Sentenza 154/1990 (ECLI:IT:COST:1990:154)
Massima numero 15245
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente SAJA - Redattore BALDASSARRE
Udienza Pubblica del
19/03/1990; Decisione del
19/03/1990
Deposito del 04/04/1990; Pubblicazione in G. U. 11/04/1990
Titolo
SENT. 154/90 B. LEGGE REGIONE TOSCANA - DISCIPLINA DELL'I.R.P.E.T. (ISTITUTO REGIONALE PROGRAMMAZIONE ECONOMICA) - RINVIO GOVERNATIVO PER RIESAME - RIAPPROVAZIONE A MAGGIORANZA SEMPLICE - CARATTERE DELLA "NOVITA'" DEL TESTO RIAPPROVATO - ESCLUSIONE.
SENT. 154/90 B. LEGGE REGIONE TOSCANA - DISCIPLINA DELL'I.R.P.E.T. (ISTITUTO REGIONALE PROGRAMMAZIONE ECONOMICA) - RINVIO GOVERNATIVO PER RIESAME - RIAPPROVAZIONE A MAGGIORANZA SEMPLICE - CARATTERE DELLA "NOVITA'" DEL TESTO RIAPPROVATO - ESCLUSIONE.
Testo
La legge, recante disciplina dell'I.R.P.E.T., della Regione Toscana, sottoposta - a seguito di rinvio governativo - alla riapprovazione del Consiglio regionale e votata, nella seduta del 23 maggio 1989, a maggioranza semplice, non puo' essere qualificata come legge "nuova" ai sensi dell'art. 127 della Costituzione. Cio', in quanto le modifiche deliberate in quella sede concernevano unicamente disposizioni normative oggetto delle censure contenute nel rinvio governativo ed erano, quindi, ad esso conseguenziali, ed inoltre perche', a giustificare l'adozione della maggioranza semplice nella riapprovazione della legge rinviata o a qualificare questa come legge "nuova", non sono comunque rilevanti sia l'eventuale allineamento della Regione alle censure governative, sia, all'opposto, l'inidoneita' delle modifiche apportate (in sede di riesame) a costituire un effettivo adeguamento alle censure formulate nell'atto di rinvio. (punti 3-4 diritto) - cfr. sent. nn. 132 del 1975, 9 del 1976, 40 del 1977, 158 del 1988, 79, 80 e 561 del 1989, 122 del 1990 (in tema di reiterazione del rinvio e di "novita'" della legge regionale).
La legge, recante disciplina dell'I.R.P.E.T., della Regione Toscana, sottoposta - a seguito di rinvio governativo - alla riapprovazione del Consiglio regionale e votata, nella seduta del 23 maggio 1989, a maggioranza semplice, non puo' essere qualificata come legge "nuova" ai sensi dell'art. 127 della Costituzione. Cio', in quanto le modifiche deliberate in quella sede concernevano unicamente disposizioni normative oggetto delle censure contenute nel rinvio governativo ed erano, quindi, ad esso conseguenziali, ed inoltre perche', a giustificare l'adozione della maggioranza semplice nella riapprovazione della legge rinviata o a qualificare questa come legge "nuova", non sono comunque rilevanti sia l'eventuale allineamento della Regione alle censure governative, sia, all'opposto, l'inidoneita' delle modifiche apportate (in sede di riesame) a costituire un effettivo adeguamento alle censure formulate nell'atto di rinvio. (punti 3-4 diritto) - cfr. sent. nn. 132 del 1975, 9 del 1976, 40 del 1977, 158 del 1988, 79, 80 e 561 del 1989, 122 del 1990 (in tema di reiterazione del rinvio e di "novita'" della legge regionale).
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 127
Altri parametri e norme interposte