Sentenza 154/1990 (ECLI:IT:COST:1990:154)
Massima numero 15246
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente SAJA - Redattore BALDASSARRE
Udienza Pubblica del
19/03/1990; Decisione del
19/03/1990
Deposito del 04/04/1990; Pubblicazione in G. U. 11/04/1990
Titolo
SENT. 154/90 C. REGIONE TOSCANA - DISCIPLINA LEGISLATIVA DELL'I.R.P.E.T. (ISTITUTO REGIONALE PROGRAMMAZIONE ECONOMICA) - RINVIO GOVERNATIVO PER RIESAME - RIAPPROVAZIONE CON LA MAGGIORANZA SEMPLICE ANZICHE' CON QUELLA ASSOLUTA - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
SENT. 154/90 C. REGIONE TOSCANA - DISCIPLINA LEGISLATIVA DELL'I.R.P.E.T. (ISTITUTO REGIONALE PROGRAMMAZIONE ECONOMICA) - RINVIO GOVERNATIVO PER RIESAME - RIAPPROVAZIONE CON LA MAGGIORANZA SEMPLICE ANZICHE' CON QUELLA ASSOLUTA - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
Testo
Per essere considerata "riapprovata" ai sensi dell'art. 127, ultimo comma, della Costituzione, una legge oggetto di rinvio governativo deve ottenere in ogni caso la maggioranza (assoluta) dei componenti il Consiglio regionale e non gia' la maggioranza (semplice) dei presenti, poiche' la previsione costituzionale e' logicamente interdipendente con il divieto di reiterazione del rinvio governativo e con la esigenza - sottesa nel sistema previsto - di non precludere arbitrariamente al Governo il ricorso di costituzionalita' avverso la legge rinviata, quando, come nella specie, sia stata riapprovata a maggioranza semplice. Viola, pertanto, l'art. 127 della Costituzione - e ne va dichiarata l'illegittimita' costituzionale - la legge della Regione Toscana votata, a seguito di rinvio governativo, in seconda deliberazione (il 23 maggio 1989) a maggioranza semplice, ed ulteriormente, ma illegittimamente, riapprovata (il 18 luglio 1989) a maggioranza assoluta, a seguito di una nota della Presidenza del Consiglio, non qualificabile, ne' formalmente ne' sostanzialmente, come atto di rinvio e inidonea, percio', a porre nuovamente la legge nella disponibilita' del Consiglio regionale per la riapprovazione. (punti 5-6 diritto). - cfr. sent. n. 79 del 1989.
Per essere considerata "riapprovata" ai sensi dell'art. 127, ultimo comma, della Costituzione, una legge oggetto di rinvio governativo deve ottenere in ogni caso la maggioranza (assoluta) dei componenti il Consiglio regionale e non gia' la maggioranza (semplice) dei presenti, poiche' la previsione costituzionale e' logicamente interdipendente con il divieto di reiterazione del rinvio governativo e con la esigenza - sottesa nel sistema previsto - di non precludere arbitrariamente al Governo il ricorso di costituzionalita' avverso la legge rinviata, quando, come nella specie, sia stata riapprovata a maggioranza semplice. Viola, pertanto, l'art. 127 della Costituzione - e ne va dichiarata l'illegittimita' costituzionale - la legge della Regione Toscana votata, a seguito di rinvio governativo, in seconda deliberazione (il 23 maggio 1989) a maggioranza semplice, ed ulteriormente, ma illegittimamente, riapprovata (il 18 luglio 1989) a maggioranza assoluta, a seguito di una nota della Presidenza del Consiglio, non qualificabile, ne' formalmente ne' sostanzialmente, come atto di rinvio e inidonea, percio', a porre nuovamente la legge nella disponibilita' del Consiglio regionale per la riapprovazione. (punti 5-6 diritto). - cfr. sent. n. 79 del 1989.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 127
Altri parametri e norme interposte