Sentenza 155/1990 (ECLI:IT:COST:1990:155)
Massima numero 15325
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SAJA - Redattore SAJA
Udienza Pubblica del
19/03/1990; Decisione del
19/03/1990
Deposito del 04/04/1990; Pubblicazione in G. U. 11/04/1990
Titolo
SENT. 155/1990 B. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - RILEVANZA DELLA QUESTIONE - 'JUS SUPERVENIENS' - LEGGE PROCESSUALE SOPRAVVENUTA - INAPPLICABILITA' AGLI ATTI PROCESSUALI COMPIUTI ANTERIORMENTE - PRINCIPIO 'TEMPUS REGIT ACTUM'.
SENT. 155/1990 B. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - RILEVANZA DELLA QUESTIONE - 'JUS SUPERVENIENS' - LEGGE PROCESSUALE SOPRAVVENUTA - INAPPLICABILITA' AGLI ATTI PROCESSUALI COMPIUTI ANTERIORMENTE - PRINCIPIO 'TEMPUS REGIT ACTUM'.
Testo
La sopravvenuta legge processuale si applica - in mancanza di una disciplina transitoria - soltanto agli atti processuali ad essa successivi, e non retroagisce su quelli compiuti anteriormente, i quali sono regolati, secondo il fondamentale principio 'tempus regit actum', dalla legge sotto il cui imperio furono posti in essere. (Nella specie, la Corte ha escluso che, per effetto della nuova regolamentazione 'ex lege' n. 67 del 1987, sia venuta meno nel giudizio 'a quo' la legittimazione degli attori, sussistente 'ex lege' n. 416 del 1981, nel cui vigore l'azione era stata proposta; ed ha percio' disatteso l'eccezione di irrilevanza della questione di costituzionalita' sollevata nel medesimo processo).
La sopravvenuta legge processuale si applica - in mancanza di una disciplina transitoria - soltanto agli atti processuali ad essa successivi, e non retroagisce su quelli compiuti anteriormente, i quali sono regolati, secondo il fondamentale principio 'tempus regit actum', dalla legge sotto il cui imperio furono posti in essere. (Nella specie, la Corte ha escluso che, per effetto della nuova regolamentazione 'ex lege' n. 67 del 1987, sia venuta meno nel giudizio 'a quo' la legittimazione degli attori, sussistente 'ex lege' n. 416 del 1981, nel cui vigore l'azione era stata proposta; ed ha percio' disatteso l'eccezione di irrilevanza della questione di costituzionalita' sollevata nel medesimo processo).
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte