Sentenza 155/1990 (ECLI:IT:COST:1990:155)
Massima numero 15362
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SAJA  - Redattore SAJA
Udienza Pubblica del  19/03/1990;  Decisione del  19/03/1990
Deposito del 04/04/1990; Pubblicazione in G. U. 11/04/1990
Massime associate alla pronuncia:  15323  15325  15326  15327  15328  15333  15334  15364  15365  15372


Titolo
SENT. 155/90 H. STAMPA - CONCENTRAZIONI NELLA STAMPA QUOTIDIANA - CONTROLLO E COLLEGAMENTO DI IMPRESE EDITORIALI - RIDEFINIZIONE AD OPERA DELLA NUOVA LEGGE SULL'EDITORIA - QUALIFICAZIONE DELLA NORMA COME INTERPRETATIVA E CONSEGUENTE EFFICACIA RETROATTIVA - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.

Testo
L'art. 3, comma terzo, della nuova legge sull'editoria, qualificando come interpretativa una disciplina (contenuta nel comma precedente) che ha, invece, natura innovativa, oltrepassa i limiti della ragionevolezza, distorcendo arbitrariamente la tipica funzione dell'interpretazione autentica con il connaturato effetto retroattivo. Pertanto, e' incostituzionale - per contrasto con l'art. 3 Cost. (assorbito il profilo concernente l'art. 41 Cost.) - l'art. 3, comma terzo, L. 25 febbraio 1987 n. 67, nella sua prima parte (venendo cosi' a cadere, con la qualifica di norma interpretativa, anche l'efficacia retroattiva dell'art. 1, comma secondo, s.l.).

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Altri parametri e norme interposte