Sentenza 124/2021 (ECLI:IT:COST:2021:124)
Massima numero 43946
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CORAGGIO  - Redattore SCIARRA
Udienza Pubblica del  27/04/2021;  Decisione del  27/04/2021
Deposito del 17/06/2021; Pubblicazione in G. U. 23/06/2021
Massime associate alla pronuncia:  43932  43933  43934  43935  43936  43937  43938  43939  43940  43941  43942  43943  43944  43945  43948


Titolo
Ricorso in via principale - Impugnazione di norma riproduttiva di altra anteriore non impugnata - Inapplicabilità dell'istituto dell'acquiescenza - Reiterazione della lesione da cui deriva l'interesse a ricorrere - Ammissibilità della questione - Rigetto di eccezione preliminare.

Testo
Non è accolta l'eccezione di inammissibilità, per difetto di interesse, formulata nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 8, comma 1, lett. b), della legge reg. Liguria n. 1 del 2020. La circostanza che la disposizione impugnata non abbia innovato la disciplina già dettata dall'art. 12 della legge reg. Liguria n. 10 del 2012 non preclude l'esame del merito, in quanto nei giudizi in via principale non opera l'istituto dell'acquiescenza e - nella prospettiva del ricorrente - la disposizione impugnata reitera la lesione insita nella disciplina anteriore. (Precedenti citati: sentenze n. 25 del 2021 e n. 106 del 2020).

Atti oggetto del giudizio

legge della Regione Liguria  06/02/2020  n. 1  art. 8  co. 1

legge della Regione Liguria  05/04/2012  n. 10  art. 12  co. 2

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte