Sentenza 155/1990 (ECLI:IT:COST:1990:155)
Massima numero 15372
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SAJA - Redattore SAJA
Udienza Pubblica del
19/03/1990; Decisione del
19/03/1990
Deposito del 04/04/1990; Pubblicazione in G. U. 11/04/1990
Titolo
SENT. 155/90 M. STAMPA - CONCENTRAZIONI NELLA STAMPA QUOTIDIANA - POSIZIONE DOMINANTE DI UN'IMPRESA EDITORIALE - LIMITE DEL 30 PER CENTO DELLE TIRATURE DEI GIORNALI - EFFICACIA RETROATTIVA - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
SENT. 155/90 M. STAMPA - CONCENTRAZIONI NELLA STAMPA QUOTIDIANA - POSIZIONE DOMINANTE DI UN'IMPRESA EDITORIALE - LIMITE DEL 30 PER CENTO DELLE TIRATURE DEI GIORNALI - EFFICACIA RETROATTIVA - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
Testo
L'art. 3, comma terzo, parte seconda, della L. 25 febbraio 1987 n. 67, disponendo la retroattiva applicazione, sin dall'entrata in vigore della L. n. 416 del 1981 - e dunque per un periodo di ben sei anni -, del nuovo e piu' elevato limite delle tirature dei giornali quotidiani oltre il quale si determina una "posizione dominante" dell'impresa editoriale, e' privo di razionale fondamento, oltreche' incoerente con la restante parte del medesimo articolo, in quanto conferisce validita' ad operazioni che - secondo la 'ratio' della previgente legge n. 416 ed il suo inequivoco tenore letterale - contrastavano con la tutela del preminente interesse pubblico correlato al principio del pluralismo dell'informazione 'ex' art. 21 Cost. (principio che rende inutilizzabile, 'in subiecta materia', quello dell'affidamento degli interessati). Pertanto, e' incostituzionale, per violazione dell'art. 3 Cost., l'art. 3, comma terzo, parte seconda, cit. (restando, percio', applicabile l'art. 3, comma primo, L. n. 67, soltanto 'pro futuro').
L'art. 3, comma terzo, parte seconda, della L. 25 febbraio 1987 n. 67, disponendo la retroattiva applicazione, sin dall'entrata in vigore della L. n. 416 del 1981 - e dunque per un periodo di ben sei anni -, del nuovo e piu' elevato limite delle tirature dei giornali quotidiani oltre il quale si determina una "posizione dominante" dell'impresa editoriale, e' privo di razionale fondamento, oltreche' incoerente con la restante parte del medesimo articolo, in quanto conferisce validita' ad operazioni che - secondo la 'ratio' della previgente legge n. 416 ed il suo inequivoco tenore letterale - contrastavano con la tutela del preminente interesse pubblico correlato al principio del pluralismo dell'informazione 'ex' art. 21 Cost. (principio che rende inutilizzabile, 'in subiecta materia', quello dell'affidamento degli interessati). Pertanto, e' incostituzionale, per violazione dell'art. 3 Cost., l'art. 3, comma terzo, parte seconda, cit. (restando, percio', applicabile l'art. 3, comma primo, L. n. 67, soltanto 'pro futuro').
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 21
Altri parametri e norme interposte