Sentenza 156/1990 (ECLI:IT:COST:1990:156)
Massima numero 16161
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente SAJA  - Redattore MENGONI
Udienza Pubblica del  19/03/1990;  Decisione del  19/03/1990
Deposito del 04/04/1990; Pubblicazione in G. U. 11/04/1990
Massime associate alla pronuncia:  16138


Titolo
SENT. 156/90 B. REGIONE UMBRIA - TRIBUTI PROPRI DELLE REGIONI - SONO DETERMINATI DALLO STATO - DIRITTI DI SEGRETERIA SUGLI ATTI STIPULATI IN FORMA PUBBLICA - PREVISIONE AD OPERA DELLA REGIONE - SUPERAMENTO DEI LIMITI DELL'AUTONOMIA TRIBUTARIA DELLA REGIONE - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.

Testo
La legge 16 maggio 1970, n. 281, in attuazione della riserva di legge dello Stato prevista dall'art. 119 della Costituzione, ha determinato tassativamente i tipi e le procedure di accertamento e di riscossione dei tributi propri delle regioni, non includendo tra di essi i diritti di segreteria. La legge della regione Umbria riapprovata il 6 novembre 1989, in quanto autorizza la Giunta ad applicare diritti di segreteria sugli atti stipulati in forma pubblica amministrativa e sugli altri atti richiamati nei nn. da 1 a 5 della tabella D allegata alla legge 8 giugno 1962 n. 604, modificata dal d.l. 28 febbraio 1983 n. 55, convertito nella legge 26 aprile 1983 n. 121, e nella stessa misura prevista da tale tabella per i comuni e le province, eccede i limiti della autonomia tributaria della Regione fissati dalla legge dello Stato e, pertanto, e' costituzionalmente illegittima.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 119

Altri parametri e norme interposte

legge  16/05/1970  n. 281  art. 0