Sentenza 156/1990 (ECLI:IT:COST:1990:156)
Massima numero 16161
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente SAJA - Redattore MENGONI
Udienza Pubblica del
19/03/1990; Decisione del
19/03/1990
Deposito del 04/04/1990; Pubblicazione in G. U. 11/04/1990
Massime associate alla pronuncia:
16138
Titolo
SENT. 156/90 B. REGIONE UMBRIA - TRIBUTI PROPRI DELLE REGIONI - SONO DETERMINATI DALLO STATO - DIRITTI DI SEGRETERIA SUGLI ATTI STIPULATI IN FORMA PUBBLICA - PREVISIONE AD OPERA DELLA REGIONE - SUPERAMENTO DEI LIMITI DELL'AUTONOMIA TRIBUTARIA DELLA REGIONE - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
SENT. 156/90 B. REGIONE UMBRIA - TRIBUTI PROPRI DELLE REGIONI - SONO DETERMINATI DALLO STATO - DIRITTI DI SEGRETERIA SUGLI ATTI STIPULATI IN FORMA PUBBLICA - PREVISIONE AD OPERA DELLA REGIONE - SUPERAMENTO DEI LIMITI DELL'AUTONOMIA TRIBUTARIA DELLA REGIONE - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
Testo
La legge 16 maggio 1970, n. 281, in attuazione della riserva di legge dello Stato prevista dall'art. 119 della Costituzione, ha determinato tassativamente i tipi e le procedure di accertamento e di riscossione dei tributi propri delle regioni, non includendo tra di essi i diritti di segreteria. La legge della regione Umbria riapprovata il 6 novembre 1989, in quanto autorizza la Giunta ad applicare diritti di segreteria sugli atti stipulati in forma pubblica amministrativa e sugli altri atti richiamati nei nn. da 1 a 5 della tabella D allegata alla legge 8 giugno 1962 n. 604, modificata dal d.l. 28 febbraio 1983 n. 55, convertito nella legge 26 aprile 1983 n. 121, e nella stessa misura prevista da tale tabella per i comuni e le province, eccede i limiti della autonomia tributaria della Regione fissati dalla legge dello Stato e, pertanto, e' costituzionalmente illegittima.
La legge 16 maggio 1970, n. 281, in attuazione della riserva di legge dello Stato prevista dall'art. 119 della Costituzione, ha determinato tassativamente i tipi e le procedure di accertamento e di riscossione dei tributi propri delle regioni, non includendo tra di essi i diritti di segreteria. La legge della regione Umbria riapprovata il 6 novembre 1989, in quanto autorizza la Giunta ad applicare diritti di segreteria sugli atti stipulati in forma pubblica amministrativa e sugli altri atti richiamati nei nn. da 1 a 5 della tabella D allegata alla legge 8 giugno 1962 n. 604, modificata dal d.l. 28 febbraio 1983 n. 55, convertito nella legge 26 aprile 1983 n. 121, e nella stessa misura prevista da tale tabella per i comuni e le province, eccede i limiti della autonomia tributaria della Regione fissati dalla legge dello Stato e, pertanto, e' costituzionalmente illegittima.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 119
Altri parametri e norme interposte
legge 16/05/1970
n. 281
art. 0