Sentenza 157/1990 (ECLI:IT:COST:1990:157)
Massima numero 16162
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente SAJA - Redattore CHELI
Udienza Pubblica del
19/03/1990; Decisione del
19/03/1990
Deposito del 04/04/1990; Pubblicazione in G. U. 11/04/1990
Massime associate alla pronuncia:
16163
Titolo
SENT. 157/90 A. REGIONE PIEMONTE - CAMPIONATI MONDIALI DI CALCIO - POTENZIAMENTO DELLE STRUTTURE TURISTICHE ED ALBERGHIERE - APPROVAZIONE DI PROGETTI EDILIZI - DISCIPLINA REGIONALE - PROCEDURE ABBREVIATE - ASSERITA VIOLAZIONE DI PRINCIPI DELLA LEGISLAZIONE STATALE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
SENT. 157/90 A. REGIONE PIEMONTE - CAMPIONATI MONDIALI DI CALCIO - POTENZIAMENTO DELLE STRUTTURE TURISTICHE ED ALBERGHIERE - APPROVAZIONE DI PROGETTI EDILIZI - DISCIPLINA REGIONALE - PROCEDURE ABBREVIATE - ASSERITA VIOLAZIONE DI PRINCIPI DELLA LEGISLAZIONE STATALE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
In tema di promozione e incentivazione della ricettivita' turistica in occasione dei mondiali di calcio 1990, il decreto legge n. 465 del 1988, convertito nella legge n. 556 del 1988, ha regolato talune forme di finanziamento agevolato da parte dello Stato, mentre la legge regione Piemonte del 5 ottobre 1989 ha inteso disciplinare, in relazione allo stesso evento, un procedimento speciale ed abbreviato per l'approvazione di progetti finalizzati allo sviluppo della ricettivita' e per il conseguente rilascio delle concessioni edilizie. Tale diversita' di oggetto non consente di desumere dalla normativa statale principi generali suscettibili di valere come limiti nei confronti della legislazione regionale. Come anche e' da escludere che, riguardo al decreto legge n. 465 del 1988, cosi' come convertito nella legge n. 556, e al successivo decreto legge I aprile 1989, n. 121, convertito con la legge 29 maggio 1989, n. 205, possano assumersi violate dalla legge regionale suddetta norme - che da essi non e' dato desumere - secondo cui, in relazione ai mondiali del 1990, il ricorso a procedure abbreviate sarebbe consentito solo in vista del compimento di opere pubbliche o d'interesse pubblico, e non anche di attivita' edilizie di natura privata, e limitatamente alle aree direttamente interessate ai detti campionati, e non con riferimento all'intero territorio regionale. (Non fondatezza, in riferimento all'art. 117 Cost. - in relazione ai decreti legge 4 novembre 1988, n. 465, convertito in legge 30 dicembre 1988, n. 556, e I aprile 1989, n. 121, convertito in legge 29 maggio 1989, n. 205 - della questione di legittimita' costituzionale della legge della Regione Piemonte riapprovata il 5 ottobre 1989).
In tema di promozione e incentivazione della ricettivita' turistica in occasione dei mondiali di calcio 1990, il decreto legge n. 465 del 1988, convertito nella legge n. 556 del 1988, ha regolato talune forme di finanziamento agevolato da parte dello Stato, mentre la legge regione Piemonte del 5 ottobre 1989 ha inteso disciplinare, in relazione allo stesso evento, un procedimento speciale ed abbreviato per l'approvazione di progetti finalizzati allo sviluppo della ricettivita' e per il conseguente rilascio delle concessioni edilizie. Tale diversita' di oggetto non consente di desumere dalla normativa statale principi generali suscettibili di valere come limiti nei confronti della legislazione regionale. Come anche e' da escludere che, riguardo al decreto legge n. 465 del 1988, cosi' come convertito nella legge n. 556, e al successivo decreto legge I aprile 1989, n. 121, convertito con la legge 29 maggio 1989, n. 205, possano assumersi violate dalla legge regionale suddetta norme - che da essi non e' dato desumere - secondo cui, in relazione ai mondiali del 1990, il ricorso a procedure abbreviate sarebbe consentito solo in vista del compimento di opere pubbliche o d'interesse pubblico, e non anche di attivita' edilizie di natura privata, e limitatamente alle aree direttamente interessate ai detti campionati, e non con riferimento all'intero territorio regionale. (Non fondatezza, in riferimento all'art. 117 Cost. - in relazione ai decreti legge 4 novembre 1988, n. 465, convertito in legge 30 dicembre 1988, n. 556, e I aprile 1989, n. 121, convertito in legge 29 maggio 1989, n. 205 - della questione di legittimita' costituzionale della legge della Regione Piemonte riapprovata il 5 ottobre 1989).
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
Altri parametri e norme interposte
decreto legge 04/11/1988
n. 454
art. 0
legge 30/12/1988
n. 556
art. 0
decreto legge 01/04/1989
n. 121
art. 0
legge 29/05/1989
n. 205
art. 0