Sentenza 157/1990 (ECLI:IT:COST:1990:157)
Massima numero 16163
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente SAJA  - Redattore CHELI
Udienza Pubblica del  19/03/1990;  Decisione del  19/03/1990
Deposito del 04/04/1990; Pubblicazione in G. U. 11/04/1990
Massime associate alla pronuncia:  16162


Titolo
SENT. 157/90 B. REGIONE PIEMONTE - CAMPIONATI MONDIALI DI CALCIO - POTENZIAMENTO DELLE STRUTTURE TURISTICHE E ALBERGHIERE - CONCESSIONI EDILIZIE - COMPETENZE COMUNALI E REGIONALI - DISCIPLINA REGIONALE - VIOLAZIONE DELLA SFERA DI AUTONOMIA COMUNALE - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.

Testo
La legge della Regione Piemonte 5 ottobre 1989, volta a snellire le procedure di rilascio di determinate concessioni edilizie, in considerazione della necessita' di assicurare in tempi brevi, e cioe' per l'inizio dei campionati mondiali, il miglioramento delle strutture turistiche e alberghiere, ha trasformato tutti i poteri decisionali spettanti in tale materia agli organi comunali in semplici poteri consultivi, di proposta o esecutivi ed ha, invece, attribuito alla Regione i poteri di natura provvedimentale, alterando in tal modo profondamente l'ordine delle competenze tra Regioni e Comuni delineato dalla legislazione statale in materia urbanistica e fatto salvo dall'art. 2 del d.P.R. n. 616 del 1977. L'intera legge della Regione Piemonte riapprovata il 5 ottobre 1989, per quanto le censure di incostituzionalita'siano specificamente riferite ai soli artt. 5, secondo comma, e 6, primo e secondo comma, e', dunque, costituzionalmente illegittima per contrasto con l'art. 128 della Costituzione.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 128

Altri parametri e norme interposte

decreto del Presidente della Repubblica  24/07/1977  n. 616  art. 2