Sentenza 157/1990 (ECLI:IT:COST:1990:157)
Massima numero 16163
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente SAJA - Redattore CHELI
Udienza Pubblica del
19/03/1990; Decisione del
19/03/1990
Deposito del 04/04/1990; Pubblicazione in G. U. 11/04/1990
Massime associate alla pronuncia:
16162
Titolo
SENT. 157/90 B. REGIONE PIEMONTE - CAMPIONATI MONDIALI DI CALCIO - POTENZIAMENTO DELLE STRUTTURE TURISTICHE E ALBERGHIERE - CONCESSIONI EDILIZIE - COMPETENZE COMUNALI E REGIONALI - DISCIPLINA REGIONALE - VIOLAZIONE DELLA SFERA DI AUTONOMIA COMUNALE - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
SENT. 157/90 B. REGIONE PIEMONTE - CAMPIONATI MONDIALI DI CALCIO - POTENZIAMENTO DELLE STRUTTURE TURISTICHE E ALBERGHIERE - CONCESSIONI EDILIZIE - COMPETENZE COMUNALI E REGIONALI - DISCIPLINA REGIONALE - VIOLAZIONE DELLA SFERA DI AUTONOMIA COMUNALE - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
Testo
La legge della Regione Piemonte 5 ottobre 1989, volta a snellire le procedure di rilascio di determinate concessioni edilizie, in considerazione della necessita' di assicurare in tempi brevi, e cioe' per l'inizio dei campionati mondiali, il miglioramento delle strutture turistiche e alberghiere, ha trasformato tutti i poteri decisionali spettanti in tale materia agli organi comunali in semplici poteri consultivi, di proposta o esecutivi ed ha, invece, attribuito alla Regione i poteri di natura provvedimentale, alterando in tal modo profondamente l'ordine delle competenze tra Regioni e Comuni delineato dalla legislazione statale in materia urbanistica e fatto salvo dall'art. 2 del d.P.R. n. 616 del 1977. L'intera legge della Regione Piemonte riapprovata il 5 ottobre 1989, per quanto le censure di incostituzionalita'siano specificamente riferite ai soli artt. 5, secondo comma, e 6, primo e secondo comma, e', dunque, costituzionalmente illegittima per contrasto con l'art. 128 della Costituzione.
La legge della Regione Piemonte 5 ottobre 1989, volta a snellire le procedure di rilascio di determinate concessioni edilizie, in considerazione della necessita' di assicurare in tempi brevi, e cioe' per l'inizio dei campionati mondiali, il miglioramento delle strutture turistiche e alberghiere, ha trasformato tutti i poteri decisionali spettanti in tale materia agli organi comunali in semplici poteri consultivi, di proposta o esecutivi ed ha, invece, attribuito alla Regione i poteri di natura provvedimentale, alterando in tal modo profondamente l'ordine delle competenze tra Regioni e Comuni delineato dalla legislazione statale in materia urbanistica e fatto salvo dall'art. 2 del d.P.R. n. 616 del 1977. L'intera legge della Regione Piemonte riapprovata il 5 ottobre 1989, per quanto le censure di incostituzionalita'siano specificamente riferite ai soli artt. 5, secondo comma, e 6, primo e secondo comma, e', dunque, costituzionalmente illegittima per contrasto con l'art. 128 della Costituzione.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 128
Altri parametri e norme interposte
decreto del Presidente della Repubblica 24/07/1977
n. 616
art. 2