Sentenza 159/1990 (ECLI:IT:COST:1990:159)
Massima numero 16035
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente SAJA - Redattore BORZELLINO
Udienza Pubblica del
19/03/1990; Decisione del
19/03/1990
Deposito del 04/04/1990; Pubblicazione in G. U. 11/04/1990
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
SENT. 159/90. REGIONE ABRUZZO - SERVIZI A FAVORE DI PORTATORI DI HANDICAPS - FINANZIAMENTO - UTILIZZO DI FONDO DERIVANTE DA MUTUI - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
SENT. 159/90. REGIONE ABRUZZO - SERVIZI A FAVORE DI PORTATORI DI HANDICAPS - FINANZIAMENTO - UTILIZZO DI FONDO DERIVANTE DA MUTUI - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
Testo
La legge della Regione Abruzzo riapprovata il 14 novembre 1989 la quale prevede che la concessione di un contributo alle Unita' locali socio-sanitarie per il potenziamento e l'integrazione dei servizi a favore dei portatori di handicaps sia finanziata attingendo ad un fondo globale di bilancio alimentato col ricorso alla contrazione di mutui, e' in contrasto con l'art. 10 della legge 16 maggio 1970 n. 281, confermato per effetto dell'art. 22 della legge 11 maggio 1976 n. 335, secondo i quali le Regioni possono contrarre mutui esclusivamente per provvedere a spese di investimento. La legge regionale, pertanto, viola l'art. 119 della Costituzione la' dove e' disposto che l'autonomia finanziaria regionale e' operante nelle forme e nei limiti stabiliti da leggi della Repubblica ed e' costituzionalmente illegittima.
La legge della Regione Abruzzo riapprovata il 14 novembre 1989 la quale prevede che la concessione di un contributo alle Unita' locali socio-sanitarie per il potenziamento e l'integrazione dei servizi a favore dei portatori di handicaps sia finanziata attingendo ad un fondo globale di bilancio alimentato col ricorso alla contrazione di mutui, e' in contrasto con l'art. 10 della legge 16 maggio 1970 n. 281, confermato per effetto dell'art. 22 della legge 11 maggio 1976 n. 335, secondo i quali le Regioni possono contrarre mutui esclusivamente per provvedere a spese di investimento. La legge regionale, pertanto, viola l'art. 119 della Costituzione la' dove e' disposto che l'autonomia finanziaria regionale e' operante nelle forme e nei limiti stabiliti da leggi della Repubblica ed e' costituzionalmente illegittima.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 119
co. 1
Altri parametri e norme interposte
legge 16/05/1970
n. 281
art. 10
legge 19/05/1976
n. 335
art. 22