Sentenza 160/1990 (ECLI:IT:COST:1990:160)
Massima numero 15590
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SAJA  - Redattore GRECO
Udienza Pubblica del  19/03/1990;  Decisione del  19/03/1990
Deposito del 04/04/1990; Pubblicazione in G. U. 11/04/1990
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
SENT. 160/90. INFORTUNI SUL LAVORO E MALATTIE PROFESSIONALI - ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA CONTRO GLI INFORTUNI - ESCLUSIONE PER GLI AGENTI VENATORI DELLA REGIONE SICILIANA - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.

Testo
L'art. 38, comma secondo, Cost., non consente di escludere l'obbligo del datore di lavoro (pubblico o privato) di assicurare contro gli infortuni sul lavoro i propri dipendenti, allorche' questi svolgano attivita' - come il servizio di vigilanza delle riserve di caccia - nel corso delle quali siano soggetti al rischio di infortunio. E' pertanto costituzionalmente illegittimo - per violazione del suddetto parametro (assorbite le censure ulteriori) - l'art. 53, comma quinto, L. reg. Sicilia 30 marzo 1981 n. 37, che esclude l'obbligo dell'assicurazione presso l'INAIL per gli agenti venatori regionali.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 38  co. 2

Altri parametri e norme interposte