Sentenza 124/2021 (ECLI:IT:COST:2021:124)
Massima numero 43948
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CORAGGIO - Redattore SCIARRA
Udienza Pubblica del
27/04/2021; Decisione del
27/04/2021
Deposito del 17/06/2021; Pubblicazione in G. U. 23/06/2021
Titolo
Edilizia e urbanistica - Norme della Regione Liguria - Interventi edilizi per lo sviluppo di attività produttive esistenti - Assoggettamento al procedimento autorizzatorio unico regionale, anche in deroga alla disciplina dei piani urbanistici e territoriali vigenti e/o operanti in salvaguardia - Ricorso del Governo - Lamentata violazione del principio della tutela del paesaggio e della competenza esclusiva statale in materia di tutela dei beni culturali - Insussistenza - Non fondatezza delle questioni, nei sensi di cui in motivazione.
Edilizia e urbanistica - Norme della Regione Liguria - Interventi edilizi per lo sviluppo di attività produttive esistenti - Assoggettamento al procedimento autorizzatorio unico regionale, anche in deroga alla disciplina dei piani urbanistici e territoriali vigenti e/o operanti in salvaguardia - Ricorso del Governo - Lamentata violazione del principio della tutela del paesaggio e della competenza esclusiva statale in materia di tutela dei beni culturali - Insussistenza - Non fondatezza delle questioni, nei sensi di cui in motivazione.
Testo
Sono dichiarate non fondate, nei sensi di cui in motivazione, le questioni di legittimità costituzionale - promosse dal Governo in riferimento agli artt. 9 e 117, secondo comma, lett. s), Cost. - dell'art. 8, comma 1, lett. b), della legge reg. Liguria n. 1 del 2020, che assoggettano al procedimento autorizzatorio unico regionale, anche in deroga alla disciplina dei piani urbanistici e territoriali vigenti e/o operanti in salvaguardia, gli interventi edilizi per lo sviluppo di attività produttive esistenti. La norma regionale impugnata, intesa alla luce di tutte le previsioni in cui si articola, non si risolve nell'indistinta approvazione degli interventi di ampliamento di beni vincolati e non entra in conflitto con il piano paesaggistico e con le regole che presiedono alla sua elaborazione congiunta. La deroga prevista non investe infatti la disciplina di tutela prevista nel codice dei beni culturali e del paesaggio, poiché è circoscritta alla pianificazione urbanistica e, peraltro, anche in tale ambito, non ha un'estensione indeterminata.
Sono dichiarate non fondate, nei sensi di cui in motivazione, le questioni di legittimità costituzionale - promosse dal Governo in riferimento agli artt. 9 e 117, secondo comma, lett. s), Cost. - dell'art. 8, comma 1, lett. b), della legge reg. Liguria n. 1 del 2020, che assoggettano al procedimento autorizzatorio unico regionale, anche in deroga alla disciplina dei piani urbanistici e territoriali vigenti e/o operanti in salvaguardia, gli interventi edilizi per lo sviluppo di attività produttive esistenti. La norma regionale impugnata, intesa alla luce di tutte le previsioni in cui si articola, non si risolve nell'indistinta approvazione degli interventi di ampliamento di beni vincolati e non entra in conflitto con il piano paesaggistico e con le regole che presiedono alla sua elaborazione congiunta. La deroga prevista non investe infatti la disciplina di tutela prevista nel codice dei beni culturali e del paesaggio, poiché è circoscritta alla pianificazione urbanistica e, peraltro, anche in tale ambito, non ha un'estensione indeterminata.
Atti oggetto del giudizio
legge della Regione Liguria
06/02/2020
n. 1
art. 8
co. 1
legge della Regione Liguria
05/04/2012
n. 10
art. 12
co. 2
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 9
Costituzione
art. 117
co. 2
Altri parametri e norme interposte