Sentenza 161/1990 (ECLI:IT:COST:1990:161)
Massima numero 16051
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente SAJA  - Redattore MENGONI
Udienza Pubblica del  19/03/1990;  Decisione del  19/03/1990
Deposito del 04/04/1990; Pubblicazione in G. U. 11/04/1990
Massime associate alla pronuncia:  16060


Titolo
SENT. 161/90 A. REGIONE SARDEGNA - IMPIEGO PUBBLICO - PERSONALE DISTACCATO PRESSO I COMITATI DI CONTROLLO - INQUADRAMENTO NEI RUOLI REGIONALI - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI SELEZIONE - ESCLUSIONE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.

Testo
Il passaggio alla Regione Sardegna, ai fini dell'inquadramento nel ruolo unico regionale, di personale di enti strumentali regionali distaccato presso i Comitati di controllo , con il mantenimento della qualifica funzionale, del profilo professionale e del trattamento economico in atto presso l'ente di provenienza, previsto dall'art. 5 della legge regionale 6 dicembre 1989, e' subordinato ad una valutazione positiva motivata dell'amministrazione, sicche' resta assicurato, sia pure senza le garanzie del pubblico concorso, il principio della selezione di cui all'art. 97 della Costituzione. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento all'art. 97 della Costituzione, dell'art. 5 della legge della regione Sardegna riapprovata il 6 dicembre 1989).

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 97

Altri parametri e norme interposte