Sentenza 161/1990 (ECLI:IT:COST:1990:161)
Massima numero 16060
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente SAJA  - Redattore MENGONI
Udienza Pubblica del  19/03/1990;  Decisione del  19/03/1990
Deposito del 04/04/1990; Pubblicazione in G. U. 11/04/1990
Massime associate alla pronuncia:  16051


Titolo
SENT. 161/90 B. REGIONE SARDEGNA - IMPIEGO PUBBLICO - INQUADRAMENTO NEI RUOLI REGIONALI DI PERSONALE STATALE COMANDATO - ATTRIBUZIONE DI QUALIFICA FUNZIONALE SUPERIORE - ASSENZA DI QUALSIASI CRITERIO DI SELEZIONE - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.

Testo
E' da escludere la legittimita' costituzionale di una legge che consenta il passaggio di una categoria di personale da una fascia funzionale ad altra superiore, pertinente a qualifiche diverse, sulla base del solo parametro automatico dell'anzianita' di servizio senza alcun altro criterio di selezione che, pur in deroga alla regola del pubblico concorso, garantisca comunque una valutazione, caso per caso, congrua e razionale dell'attivita' pregressa del dipendente, diretta a far ragionevolmente ritenere che egli sia in possesso dei requisiti necessari. Sono, pertanto, costituzionalmente illegittimi, in riferimento all'art. 97 della Costituzione, gli artt. 1,2,3,4 e 6 della legge della Regione Sardegna riapprovata il 6 dicembre 1989, i quali consentono il passaggio alla regione, ai fini dell'inquadramento nel ruolo unico regionale, di personale di amministrazioni pubbliche comandato presso i Comitati di controllo, in una qualifica funzionale superiore a quella spettante presso l'ente di provenienza, alla sola condizione che il dipendente abbia maturato l'anzianita' di un anno di servizio reso in posizione di comando.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 97

Altri parametri e norme interposte