Sentenza 162/1990 (ECLI:IT:COST:1990:162)
Massima numero 15658
Giudizio GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
Presidente SAJA - Redattore CORASANITI
Udienza Pubblica del
19/03/1990; Decisione del
19/03/1990
Deposito del 04/04/1990; Pubblicazione in G. U. 18/04/1990
Titolo
SENT. 162/90 C. CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA STATO E REGIONI (GIUDIZIO PER) - ATTRIBUZIONI DIFENDIBILI MEDIANTE CONFLITTO - FUNZIONI AMMINISTRATIVE REGIONALI DELEGATE AGLI ENTI LOCALI - AMMISSIBILITA' DEL CONFLITTO.
SENT. 162/90 C. CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA STATO E REGIONI (GIUDIZIO PER) - ATTRIBUZIONI DIFENDIBILI MEDIANTE CONFLITTO - FUNZIONI AMMINISTRATIVE REGIONALI DELEGATE AGLI ENTI LOCALI - AMMISSIBILITA' DEL CONFLITTO.
Testo
Le funzioni amministrative regionali delegate agli enti locali ai sensi dell'art. 118, comma terzo, Cost., non cessano di essere imputabili alla Regione nei rapporti con lo Stato sul piano costituzionale, e sono pertanto difendibili nei confronti di quest'ultimo mediante lo strumento del conflitto di attribuzione.
Le funzioni amministrative regionali delegate agli enti locali ai sensi dell'art. 118, comma terzo, Cost., non cessano di essere imputabili alla Regione nei rapporti con lo Stato sul piano costituzionale, e sono pertanto difendibili nei confronti di quest'ultimo mediante lo strumento del conflitto di attribuzione.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 118
co. 3
Altri parametri e norme interposte