Sentenza 162/1990 (ECLI:IT:COST:1990:162)
Massima numero 15659
Giudizio GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
Presidente SAJA  - Redattore CORASANITI
Udienza Pubblica del  19/03/1990;  Decisione del  19/03/1990
Deposito del 04/04/1990; Pubblicazione in G. U. 18/04/1990
Massime associate alla pronuncia:  15652  15654  15658


Titolo
SENT. 162/90 D. TURISMO E INDUSTRIA ALBERGHIERA - AGENZIA DI VIAGGIO E TURISMO - ESERCIZIO DI ATTIVITA' TURISTICHE - RILASCIO DELLA RELATIVA LICENZA - NON SPETTANZA ALLO STATO - ANNULLAMENTO DEGLI ATTI INVASIVI.

Testo
Le attivita' delle agenzie di viaggio e turismo - ivi compresa l'intermediazione fra turisti e produttori di servizi turistici - sono comunque qualificate dall'interesse turistico, sicche' l'autorizzazione all'esercizio di esse rientra nel settore della polizia amministrativa regionale e non in quello della polizia di sicurezza statale. Non spetta, pertanto, allo Stato autorizzare i privati all'esercizio di attivita' attinenti al turismo, come autorizzate con le licenze rilasciate rispettivamente dal Questore di Pistoia in data 7 ottobre 1988 e dal Questore di Firenze in data 25 marzo 1989; e sono conseguentemente annullate le licenze medesime. - sulle funzioni di polizia ancora di spettanza statale, S. nn. 9/1979, 77/1987, 618/1988, 740/1988 e 1013/1988.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117

Costituzione  art. 118

Altri parametri e norme interposte

decreto del Presidente della Repubblica  14/01/1972  n. 6  art. 0  

decreto del Presidente della Repubblica  24/07/1977  n. 616  art. 0  

legge  17/05/1983  n. 217  art. 0