Sentenza 163/1990 (ECLI:IT:COST:1990:163)
Massima numero 16036
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SAJA - Redattore CASAVOLA
Udienza Pubblica del
19/03/1990; Decisione del
19/03/1990
Deposito del 04/04/1990; Pubblicazione in G. U. 18/04/1990
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
SENT. 163/90. SCUOLA - SUPPLENTI TEMPORANEI - RETRIBUZIONE PER I MESI ESTIVI - ESCLUSIONE - INGIUSTIFICATA DISPARITA' DI TRATTAMENTO RISPETTO AI SUPPLENTI ANNUALI - ESCLUSIONE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
SENT. 163/90. SCUOLA - SUPPLENTI TEMPORANEI - RETRIBUZIONE PER I MESI ESTIVI - ESCLUSIONE - INGIUSTIFICATA DISPARITA' DI TRATTAMENTO RISPETTO AI SUPPLENTI ANNUALI - ESCLUSIONE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
Non introduce una disciplina discriminatoria in violazione dei principi di uguaglianza e di proporzionalita' della retribuzione alla quantita' e qualita' del lavoro prestato la norma che, nell'ambito di un provvedimento legislativo di contenimento della spesa pubblica a carattere urgente e transitorio, mentre non pone alcuna limitazione nei confronti di incaricati di supplenza annuale ai sensi dell'art. 15 della legge n. 270 del 1982, esclude, invece, il diritto alla retribuzione per i mesi estivi dell'anno scolastico nei confronti dei titolari di supplenza temporanea nominati dal capo di istituto prima del 31 dicembre anche quando la supplenza sia effettivamente durata fino alla ultimazione delle operazioni di scrutinio. Infatti, le situazioni comparate non sono omogenee per la sostanziale diversita' di durata e di presupposti del rapporto, essendo, le supplenze annuali, conferite per la copertura di posti vacanti e per l'intera durata dell'anno scolastico e, le supplenze temporanee, per la copertura di posti rimasti disponibili per rinuncia o decadenza del personale gia' nominato per supplenza annuale. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 23, terzo comma, del decreto-legge 12 settembre 1983 n. 463, convertito, con modificazioni, nella legge 11 novembre 1983 n. 638, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 36 della Costituzione).
Non introduce una disciplina discriminatoria in violazione dei principi di uguaglianza e di proporzionalita' della retribuzione alla quantita' e qualita' del lavoro prestato la norma che, nell'ambito di un provvedimento legislativo di contenimento della spesa pubblica a carattere urgente e transitorio, mentre non pone alcuna limitazione nei confronti di incaricati di supplenza annuale ai sensi dell'art. 15 della legge n. 270 del 1982, esclude, invece, il diritto alla retribuzione per i mesi estivi dell'anno scolastico nei confronti dei titolari di supplenza temporanea nominati dal capo di istituto prima del 31 dicembre anche quando la supplenza sia effettivamente durata fino alla ultimazione delle operazioni di scrutinio. Infatti, le situazioni comparate non sono omogenee per la sostanziale diversita' di durata e di presupposti del rapporto, essendo, le supplenze annuali, conferite per la copertura di posti vacanti e per l'intera durata dell'anno scolastico e, le supplenze temporanee, per la copertura di posti rimasti disponibili per rinuncia o decadenza del personale gia' nominato per supplenza annuale. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 23, terzo comma, del decreto-legge 12 settembre 1983 n. 463, convertito, con modificazioni, nella legge 11 novembre 1983 n. 638, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 36 della Costituzione).
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 36
Altri parametri e norme interposte