Sentenza 164/1990 (ECLI:IT:COST:1990:164)
Massima numero 16029
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente SAJA - Redattore CHELI
Udienza Pubblica del
19/03/1990; Decisione del
19/03/1990
Deposito del 04/04/1990; Pubblicazione in G. U. 18/04/1990
Titolo
SENT. 164/90 A. ENTI LOCALI ED ENTI AMMINISTRATIVI DIPENDENTI DALLA REGIONE - NON SONO ASSIMILABILI - CARATTERI E DIFFERENZE.
SENT. 164/90 A. ENTI LOCALI ED ENTI AMMINISTRATIVI DIPENDENTI DALLA REGIONE - NON SONO ASSIMILABILI - CARATTERI E DIFFERENZE.
Testo
Gli enti amministrativi dipendenti dalla Regione, che la Costituzione nomina all'art. 117 e la cui disciplina affida alla competenza concorrente regionale, non possono essere assimilati, per il solo fatto di operare nell'ambito di una limitata circoscrizione territoriale, agli "enti locali", ossia ai soggetti istituzionali destinatari, insieme ai Comuni ed alle Province, sia della delega di funzioni amministrative di cui all'art. 118, ultimo comma, sia del controllo di legittimita'di cui all'art. 130 della Costituzione medesima. I primi, infatti, sono configurabili come enti immediatamente ausiliari della Regione che possono addirittura chiamarsi pararegionali in quanto svolgono un'attivita' che, per i fini pubblici che persegue e per i limiti territoriali entro i quali si svolge, interessa soprattutto e direttamente la Regione; i secondi, caratterizzati dalla territorialita' e dalla rappresentativita' diretta o indiretta degli interessi di una comunita', non sono astretti ad alcun vincolo di stretta ausiliarieta' nei confronti della Regione.
Gli enti amministrativi dipendenti dalla Regione, che la Costituzione nomina all'art. 117 e la cui disciplina affida alla competenza concorrente regionale, non possono essere assimilati, per il solo fatto di operare nell'ambito di una limitata circoscrizione territoriale, agli "enti locali", ossia ai soggetti istituzionali destinatari, insieme ai Comuni ed alle Province, sia della delega di funzioni amministrative di cui all'art. 118, ultimo comma, sia del controllo di legittimita'di cui all'art. 130 della Costituzione medesima. I primi, infatti, sono configurabili come enti immediatamente ausiliari della Regione che possono addirittura chiamarsi pararegionali in quanto svolgono un'attivita' che, per i fini pubblici che persegue e per i limiti territoriali entro i quali si svolge, interessa soprattutto e direttamente la Regione; i secondi, caratterizzati dalla territorialita' e dalla rappresentativita' diretta o indiretta degli interessi di una comunita', non sono astretti ad alcun vincolo di stretta ausiliarieta' nei confronti della Regione.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte