Sentenza 164/1990 (ECLI:IT:COST:1990:164)
Massima numero 16030
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente SAJA  - Redattore CHELI
Udienza Pubblica del  19/03/1990;  Decisione del  19/03/1990
Deposito del 04/04/1990; Pubblicazione in G. U. 18/04/1990
Massime associate alla pronuncia:  16029  16031  16032


Titolo
SENT. 164/90 B. REGIONI A STATUTO COMUNE - POTESTA' LEGISLATIVA IN MATERIA DI CONTROLLO SUGLI ENTI AMMINISTRATIVI DI PENDENTI - FONDAMENTO - LIMITI.

Testo
Come l'art. 13 del d.P.R. n. 616 del 1977 ha definitivamente chiarito, nella materia dell'"ordinamento degli enti amministrativi dipendenti dalla Regione", nella quale l'art. 117 Cost. conferisce alle Regioni potesta' legislativa di tipo concorrente, debbono farsi rientrare anche i controlli relativi a tali enti. Spetta quindi alla Regione - e trae il suo fondamento direttamente dall'art. 117 Cost. - il potere di disciplinare, nelle forme ritenute piu' appropriate, il controllo di legittimita' sugli atti degli enti amministrativi da essa dipendenti, salvo il rispetto dei principi fondamentali stabiliti, in tema di ordinamento degli enti amministrativi di pendenti, dalle leggi dello Stato e dell'interesse nazionale. - S. n. 21/1985.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte