Sentenza 164/1990 (ECLI:IT:COST:1990:164)
Massima numero 16031
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente SAJA  - Redattore CHELI
Udienza Pubblica del  19/03/1990;  Decisione del  19/03/1990
Deposito del 04/04/1990; Pubblicazione in G. U. 18/04/1990
Massime associate alla pronuncia:  16029  16030  16032


Titolo
SENT. 164/90 C. REGIONE MOLISE - COMITATO REGIONALE DI CONTROLLO SUGLI ATTI DEGLI ENTI LOCALI - ATTRIBUZIONE ANCHE DEL CONTROLLO DI LEGITTIMITA' SUGLI ATTI DEGLI ENTI AMMINISTRATIVI DIPENDENTI DALLA REGIONE - LAMENTATO ECCESSO DAI LIMITI DELLA COMPETENZA LEGISLATIVA DELLA REGIONE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.

Testo
L'organo previsto dall'art. 130 Cost. - sebbene costituito nei modi stabiliti dalla legge statale, al fine di garantire una fondamentale esigenza di uniformita' nell'esercizio della funzione di controllo - e' comunque organo inquadrato nella struttura regionale: cio' implica che al legislatore regionale non puo' risultare preclusa la possibilita, non solo di dettare norme integrative sull'organizzazione del Comitato regionale come organo di controllo sugli atti delle Province, dei Comuni e degli altri enti locali, allo scopo di assicurarne il miglior funzionamento, ma anche di disporre - sempre in vista del perseguimento di giustificate esigenze di funzionalita' e di efficacia del controllo - meditati ampliamenti dell'area dei soggetti da sottoporre al controllo di legittimita' dello stesso Comitato, includendo in tale area, a fianco degli enti locali - nell'ambito della competenza spettantele riguardo al controllo sugli atti degli enti amministrativi da essa dipendenti 8v. massima B) - anche tali enti o taluni di essi. Tuttavia, anche se a cio' e' di ostacolo la impossibilita' di ricomprendere questi ultimi (v. massima A) tra gli "enti locali" cui solo si riferisce l'art. 130 Cost., nell'esercizio di tale potesta'la Regione sara' pur sempre tenuta ad evitare ogni possibile forma di alterazione, diretta o indiretta, della funzione, primaria e naturale, dell'organo, che, secondo Costituzione, resta pur sempre quella relativa al controllo sugli atti delle Province, dei Comuni ed altri enti locali. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento all'art. 130 della Costituzione, dell'art. 1, commi primo e terzo, della legge della Regione Molise riapprovata il 2 ottobre 1989, che attribuisce al Comitato regionale istituito con la legge regionale n. 32 del 1976, il controllo di legittimita' sugli atti degli enti amministrativi dipendenti dalla Regione). - S. nn. 612/1988, 21/1985.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 130

Altri parametri e norme interposte