Sentenza 125/2021 (ECLI:IT:COST:2021:125)
Massima numero 43991
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CORAGGIO - Redattore SCIARRA
Udienza Pubblica del
11/05/2021; Decisione del
11/05/2021
Deposito del 17/06/2021; Pubblicazione in G. U. 23/06/2021
Titolo
Turismo - Edilizia e urbanistica - Norme della Regione Piemonte - Sostegno alle destinazioni e al marketing turistico - Misure straordinarie, comprensive della concessione di contributi, a favore di consorzi e società consortili - Recupero e valorizzazione di immobili dismessi o in via di dismissione e sostegno allo sviluppo di iniziative economiche, sociali e culturali e agli interventi di rigenerazione urbana - Previsione che il Comune possa consentire l'utilizzazione temporanea di immobili, o parti di essi, per usi diversi da quelli consentiti, sulla base di apposita convenzione - Ricorso del Governo - Rinuncia parziale al ricorso accettata dalla Regione resistente - Estinzione del processo in parte qua.
Turismo - Edilizia e urbanistica - Norme della Regione Piemonte - Sostegno alle destinazioni e al marketing turistico - Misure straordinarie, comprensive della concessione di contributi, a favore di consorzi e società consortili - Recupero e valorizzazione di immobili dismessi o in via di dismissione e sostegno allo sviluppo di iniziative economiche, sociali e culturali e agli interventi di rigenerazione urbana - Previsione che il Comune possa consentire l'utilizzazione temporanea di immobili, o parti di essi, per usi diversi da quelli consentiti, sulla base di apposita convenzione - Ricorso del Governo - Rinuncia parziale al ricorso accettata dalla Regione resistente - Estinzione del processo in parte qua.
Testo
È dichiarato estinto - per rinuncia parziale al ricorso accettata dalla Regione Piemonte costituita in giudizio - il processo, limitatamente alle questioni di legittimità costituzionale - promosse dal Governo, in riferimento all'art. 117, secondo comma, lett. e), e terzo comma, Cost. - degli artt. 23, comma 2, e 79 della legge reg. Piemonte n. 13 del 2020. (Nella specie, la rinuncia fa seguito alla sopravvenuta abrogazione dell'impugnato art. 23, comma 2, ad opera dell'art. 8 della legge reg. Piemonte n. 22 del 2020, e al sopravvenuto mutamento della normativa statale invocata come normativa interposta, per effetto dell'introduzione dell'art. 23-quater del d.P.R. n. 380 del 2001). (Precedenti citati: sentenze n. 104 del 2021 e n. 72 del 2021).
È dichiarato estinto - per rinuncia parziale al ricorso accettata dalla Regione Piemonte costituita in giudizio - il processo, limitatamente alle questioni di legittimità costituzionale - promosse dal Governo, in riferimento all'art. 117, secondo comma, lett. e), e terzo comma, Cost. - degli artt. 23, comma 2, e 79 della legge reg. Piemonte n. 13 del 2020. (Nella specie, la rinuncia fa seguito alla sopravvenuta abrogazione dell'impugnato art. 23, comma 2, ad opera dell'art. 8 della legge reg. Piemonte n. 22 del 2020, e al sopravvenuto mutamento della normativa statale invocata come normativa interposta, per effetto dell'introduzione dell'art. 23-quater del d.P.R. n. 380 del 2001). (Precedenti citati: sentenze n. 104 del 2021 e n. 72 del 2021).
Atti oggetto del giudizio
legge della Regione Piemonte
29/05/2020
n. 13
art. 23
co. 2
legge della Regione Piemonte
08/07/1999
n. 19
art. 8
co.
legge della Regione Piemonte
29/05/2020
n. 13
art. 79
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
co. 2
Costituzione
art. 117
co. 3
Altri parametri e norme interposte