Sentenza 164/1990 (ECLI:IT:COST:1990:164)
Massima numero 16032
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente SAJA - Redattore CHELI
Udienza Pubblica del
19/03/1990; Decisione del
19/03/1990
Deposito del 04/04/1990; Pubblicazione in G. U. 18/04/1990
Titolo
SENT. 164/90 D. REGIONE MOLISE - CONTROLLO DI LEGITTIMITA' SUGLI ATTI SUGLI ENTI AMMINISTRATIVI DIPENDENTI DALLA REGIONE - COMPETENZA ATTRIBUITA AL COMITATO REGIONALE - PRETESA LESIONE DELLE COMPETENZE STATUTARIE DEL CONSIGLIO REGIONALE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE
SENT. 164/90 D. REGIONE MOLISE - CONTROLLO DI LEGITTIMITA' SUGLI ATTI SUGLI ENTI AMMINISTRATIVI DIPENDENTI DALLA REGIONE - COMPETENZA ATTRIBUITA AL COMITATO REGIONALE - PRETESA LESIONE DELLE COMPETENZE STATUTARIE DEL CONSIGLIO REGIONALE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE
Testo
L'art. 1, commi primo e terzo, della legge della Regione Molise riapprovata il 2 ottobre 1989, che attribuisce al Comitato regionale di controllo istituito ai sensi dell'art. 130 della Costituzione, il controllo di legittimita' sugli atti di taluni enti dipendenti dalla Regione, salvo il controllo di merito mediante approvazione spettante al Consiglio regionale sugli atti fondamentali degli enti stessi, non viola l'art. 49 dello Statuto regionale (e conseguentemente l'art. 123 della Costituzione), dal momento che la norma statutaria riconosce al Consiglio regionale poteri di indirizzo e di controllo sugli enti dipendenti, anche attraverso l'esame e l'approvazione dei loro atti fondamentali, senza, peraltro, impedire la possibilita' di adottare forme diverse di controllo di legittimita' per determinate categorie di atti. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1, commi primo e terzo, della legge Regione Molise riapprovata il 2 ottobre 1989, sollevata con riferimento agli artt. 123 della Costituzione e 49 dello Statuto della Regione Molise).
L'art. 1, commi primo e terzo, della legge della Regione Molise riapprovata il 2 ottobre 1989, che attribuisce al Comitato regionale di controllo istituito ai sensi dell'art. 130 della Costituzione, il controllo di legittimita' sugli atti di taluni enti dipendenti dalla Regione, salvo il controllo di merito mediante approvazione spettante al Consiglio regionale sugli atti fondamentali degli enti stessi, non viola l'art. 49 dello Statuto regionale (e conseguentemente l'art. 123 della Costituzione), dal momento che la norma statutaria riconosce al Consiglio regionale poteri di indirizzo e di controllo sugli enti dipendenti, anche attraverso l'esame e l'approvazione dei loro atti fondamentali, senza, peraltro, impedire la possibilita' di adottare forme diverse di controllo di legittimita' per determinate categorie di atti. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1, commi primo e terzo, della legge Regione Molise riapprovata il 2 ottobre 1989, sollevata con riferimento agli artt. 123 della Costituzione e 49 dello Statuto della Regione Molise).
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 130
Altri parametri e norme interposte
statuto regione Molise
n. 0
art. 49