Sentenza 165/1990 (ECLI:IT:COST:1990:165)
Massima numero 16033
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SAJA - Redattore BORZELLINO
Udienza Pubblica del
19/03/1990; Decisione del
19/03/1990
Deposito del 04/04/1990; Pubblicazione in G. U. 18/04/1990
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
SENT. 165/90. ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA CONTRO LE MALATTIE PER ESERCENTI ATTIVITA' COMMERCIALI - CESSAZIONE DELL'ATTIVITA' - DENUNCIA TARDIVA - OBBLIGO DI CONTRIBUZIONE PER L'INTERO ANNO SOLARE - CONSEGUENTI INGIUSTIFICATE DIFFERENZIAZIONI - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE NEI SENSI DI CUI IN MOTIVAZIONE.
SENT. 165/90. ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA CONTRO LE MALATTIE PER ESERCENTI ATTIVITA' COMMERCIALI - CESSAZIONE DELL'ATTIVITA' - DENUNCIA TARDIVA - OBBLIGO DI CONTRIBUZIONE PER L'INTERO ANNO SOLARE - CONSEGUENTI INGIUSTIFICATE DIFFERENZIAZIONI - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE NEI SENSI DI CUI IN MOTIVAZIONE.
Testo
Non e' fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 36, secondo comma, della legge 27 novembre 1960, n. 1397, in quanto ha ad oggetto una norma che risulta essere stata, da tempo, abrogata per totale incompatibilita' con le nuove disposizioni che disciplinano la materia. (La norma oggetto del giudizio di costituzionalita' stabiliva che l'esercente attivita' commerciali era tenuto a denunciare all'INPS l'avvenuta cessazione dell'attivita' nel termine di trenta giorni, pena il pagamento anche dei contributi afferenti all'anno solare in corso. Con la legge n. 155 del 1981 la procedura di riscossione annuale a mezzo ruoli, in funzione della quale era stata per l'appunto concepita la norma impugnata, e' stata sostituita dal sistema di riscossione trimestrale a mezzo di bollettini di contro corrente postale).
Non e' fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 36, secondo comma, della legge 27 novembre 1960, n. 1397, in quanto ha ad oggetto una norma che risulta essere stata, da tempo, abrogata per totale incompatibilita' con le nuove disposizioni che disciplinano la materia. (La norma oggetto del giudizio di costituzionalita' stabiliva che l'esercente attivita' commerciali era tenuto a denunciare all'INPS l'avvenuta cessazione dell'attivita' nel termine di trenta giorni, pena il pagamento anche dei contributi afferenti all'anno solare in corso. Con la legge n. 155 del 1981 la procedura di riscossione annuale a mezzo ruoli, in funzione della quale era stata per l'appunto concepita la norma impugnata, e' stata sostituita dal sistema di riscossione trimestrale a mezzo di bollettini di contro corrente postale).
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Altri parametri e norme interposte