Sentenza 166/1990 (ECLI:IT:COST:1990:166)
Massima numero 15632
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SAJA  - Redattore FERRI
Udienza Pubblica del  19/03/1990;  Decisione del  19/03/1990
Deposito del 04/04/1990; Pubblicazione in G. U. 18/04/1990
Massime associate alla pronuncia:  15630  15631


Titolo
SENT. 166/90 C. REGIONE SICILIA - ELEZIONI COMUNALI - SOSPENSIONE CONDIZIONALE E NON MENZIONE PER I REATI ELETTORALI - DIVIETO SANCITO IN NORMA DI TESTO UNICO REGIONALE NON AVENTE FORZA DI LEGGE, MA RECETTIVA DI DISPOSIZIONE DI LEGGE STATALE GIA' DICHIARATA ILLEGITTIMA - INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.

Testo
Ne' il testo unico delle leggi per l'elezione dei consigli comunali nella Regione siciliana 20 agosto 1960, n. 3 - in quanto emanato (v. massima A) con decreto del Presidente della Regione - ne' il testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali 16 maggio 1960, n. 570 - in quanto emanato in base ad "autorizzazione" (art. 48 della legge 23 marzo 1956, n. 136) da tempo scaduta e percio' senz'altro inefficace (v. massima B) come delega legislativa - hanno forza di legge. Tuttavia sia l'art. 79 del testo unico regionale, che l'art. 102 del testo unico statale, costituiscono entrambi la testuale trascrizione dell'art. 95 del testo unico approvato con d.P.R. 5 aprile 1951, n. 203, il quale - come gia' riconosciuto (v. massima B) - ha natura di atto avente forza di legge. Pertanto, secondo i principi gia' affermati in materia, l'art. 79 del t.u. regionale - censurato nel caso di specie in quanto esclude l'applicabilita' ai reati elettorali della sospensione condizionale e della non menzione - identificandosi con l'indicato articolo 95 del t.u. statale del 1951, puo' essere oggetto di giudizio di legittimita' costituzionale. Per la stessa ragione pero' anche la dichiarazione di illegittimita' costituzionale pronunciata dalla Corte nei confronti dell'art. 102 del t.u. del 1960 (sentenza n. 121/1980) deve intendersi riferita allo stesso art. 95 del testo unico del 1951, cosicche' la questione sollevata nei confronti dell'art. 79 del testo unico regionale investe sostanzialmente una norma di legge statale gia' espunta dall'ordinamento. (Inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 25 Cost., dell'art. 79, ultimo comma, del d.P.R. del Presidente della Regione siciliana 20 agosto 1960, n. 3). - S. nn. 46/1969, 43/1970, 162/1985.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 25

Altri parametri e norme interposte