Ordinanza 171/1990 (ECLI:IT:COST:1990:171)
Massima numero 15244
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SAJA - Redattore GRECO
Udienza Pubblica del
19/03/1990; Decisione del
19/03/1990
Deposito del 04/04/1990; Pubblicazione in G. U. 18/04/1990
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
ORD. 171/90. PENSIONI - ASSICURAZIONE GENERALE OBBLIGATORIA - PENSIONI DI INVALIDITA' E VECCHIAIA - RIVALUTAZIONE - INAPPLICABILITA' ALLE PENSIONI LIQUIDATE CON DECORRENZA DA UNA CERTA DATA - ASSERITA VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI UGUAGLIANZA - QUESTIONE GIA' DECISA - DISCREZIONALITA' LEGISLATIVA IN MATERIA - MANIFESTA INFONDATEZZA.
ORD. 171/90. PENSIONI - ASSICURAZIONE GENERALE OBBLIGATORIA - PENSIONI DI INVALIDITA' E VECCHIAIA - RIVALUTAZIONE - INAPPLICABILITA' ALLE PENSIONI LIQUIDATE CON DECORRENZA DA UNA CERTA DATA - ASSERITA VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI UGUAGLIANZA - QUESTIONE GIA' DECISA - DISCREZIONALITA' LEGISLATIVA IN MATERIA - MANIFESTA INFONDATEZZA.
Testo
A conferma delle decisioni di manifesta infondatezza gia' pronunciate sulla medesima questione va ribadito che, in materia di pensioni e quindi, nel caso, nella disciplina delle pensioni della assicurazione generale obbligatoria, sussiste la discrezionalita' del legislatore, i cui interventi per la concessione di miglioramenti dei trattamenti pensionistici si realizzano con la gradualita' imposta da scelte di politica sociale ed economica, improntate anche alla valutazione delle necessita' di bilancio ed alla finalita' di risanamento e ripianamento delle gestioni previdenziali. Va altresi' rilevato che, ai fini dell'attuazione del riordino della materia e' stata di recente emanata la legge 11 marzo 1988, n. 67, che ha stabilito nuovi criteri per la determinazione delle pensioni all'art. 21, n. 6, interpretato, poi, con l'art. 3, comma 2 bis, del decreto legge 21 marzo 1988, n. 86, aggiunto dalla legge di conversione 20 maggio 1988, n. 160, e che tale articolo, secondo quanto affermato dalla Corte con sent. n. 72/1990, e' riferibile anche alle pensioni liquidate anteriormente al 1 gennaio 1988. (Manifesta infondatezza, in riferimento agli artt. 3, 36, 38, secondo comma, e 53 Cost., della questione di legittimita' costituzionale degli artt. 19 legge 23 aprile 1981, n. 155; 3, tredicesimo comma, legge 29 maggio 1982, n. 297; 9 legge 14 aprile 1985, n. 140; e 21, sesto comma, legge 11 marzo 1988, n. 67, nella parte in cui non prevedono l'applicazione delle variazioni dei massimali di pensione, in essi rispettivamente stabiliti, alle pensioni liquidate prima del 1983, e dell'art. 19, legge 30 aprile 1969, n. 153, nella parte in cui non limita la retribuzione assoggettata a contribuzione alla concorrenza dell'importo via via fissato con massimale di pensione). - S. n. 173/1986 e O. n. 120/1989.
A conferma delle decisioni di manifesta infondatezza gia' pronunciate sulla medesima questione va ribadito che, in materia di pensioni e quindi, nel caso, nella disciplina delle pensioni della assicurazione generale obbligatoria, sussiste la discrezionalita' del legislatore, i cui interventi per la concessione di miglioramenti dei trattamenti pensionistici si realizzano con la gradualita' imposta da scelte di politica sociale ed economica, improntate anche alla valutazione delle necessita' di bilancio ed alla finalita' di risanamento e ripianamento delle gestioni previdenziali. Va altresi' rilevato che, ai fini dell'attuazione del riordino della materia e' stata di recente emanata la legge 11 marzo 1988, n. 67, che ha stabilito nuovi criteri per la determinazione delle pensioni all'art. 21, n. 6, interpretato, poi, con l'art. 3, comma 2 bis, del decreto legge 21 marzo 1988, n. 86, aggiunto dalla legge di conversione 20 maggio 1988, n. 160, e che tale articolo, secondo quanto affermato dalla Corte con sent. n. 72/1990, e' riferibile anche alle pensioni liquidate anteriormente al 1 gennaio 1988. (Manifesta infondatezza, in riferimento agli artt. 3, 36, 38, secondo comma, e 53 Cost., della questione di legittimita' costituzionale degli artt. 19 legge 23 aprile 1981, n. 155; 3, tredicesimo comma, legge 29 maggio 1982, n. 297; 9 legge 14 aprile 1985, n. 140; e 21, sesto comma, legge 11 marzo 1988, n. 67, nella parte in cui non prevedono l'applicazione delle variazioni dei massimali di pensione, in essi rispettivamente stabiliti, alle pensioni liquidate prima del 1983, e dell'art. 19, legge 30 aprile 1969, n. 153, nella parte in cui non limita la retribuzione assoggettata a contribuzione alla concorrenza dell'importo via via fissato con massimale di pensione). - S. n. 173/1986 e O. n. 120/1989.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 36
Costituzione
art. 38
co. 2
Costituzione
art. 53
Altri parametri e norme interposte