Sopravvenienze nel giudizio in via principale - Cessazione di efficacia della norma regionale impugnata - Possibile applicazione medio tempore - Esclusione della cessazione della materia del contendere.
Va esclusa la cessazione della materia del contendere in ordine alla questione di legittimità costituzionale in via principale dell'art. 52 della legge reg. Piemonte n. 13 del 2020, che ha disposto la sospensione, dal 29 maggio 2020 al 31 gennaio 2021, della presentazione delle domande per il rilascio di autorizzazioni per l'apertura, nonché per il trasferimento di sede e per l'ampliamento di superficie di grandi strutture di vendita. Al carattere satisfattivo della cessazione di efficacia della norma regionale impugnata, connessa non all'abrogazione, ma allo spirare del termine previsto per la sospensione ivi disposta, non si accompagna la condizione della sua mancata applicazione, anche considerato che essa non richiedeva l'adozione di ulteriori atti per essere efficace.
Secondo costante giurisprudenza costituzionale, la cessazione della materia del contendere, a seguito di una modifica o dell'abrogazione delle norme impugnate, può dichiararsi solo quando si verifichino, nel contempo, entrambe le seguenti condizioni e cioè il carattere satisfattivo delle pretese avanzate con il ricorso e il fatto che la disposizione censurata non abbia avuto medio tempore applicazione. (Precedenti citati: sentenze n. 82 del 2021, n. 7 del 2021, n. 200 del 2020, n. 70 del 2020, n. 25 del 2020, n. 287 del 2019 e n. 56 del 2019).