Ordinanza 173/1990 (ECLI:IT:COST:1990:173)
Massima numero 15336
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SAJA - Redattore CONSO
Udienza Pubblica del
19/03/1990; Decisione del
19/03/1990
Deposito del 04/04/1990; Pubblicazione in G. U. 18/04/1990
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
ORD. 173/90. PROCESSO PENALE - GIUDIZIO ABBREVIATO - DISCIPLINA CODICISTICA - QUESTIONE SOLLEVATA SU DI ESSA IN PROCEDIMENTO GIA' IN CORSO ALL'ENTRATA IN VIGORE DEL NUOVO CODICE - MANIFESTA INAMMISSIBILITA'.
ORD. 173/90. PROCESSO PENALE - GIUDIZIO ABBREVIATO - DISCIPLINA CODICISTICA - QUESTIONE SOLLEVATA SU DI ESSA IN PROCEDIMENTO GIA' IN CORSO ALL'ENTRATA IN VIGORE DEL NUOVO CODICE - MANIFESTA INAMMISSIBILITA'.
Testo
Per i procedimenti gia' in corso alla data di entrata in vigore del nuovo codice di procedura penale la possibilita' di far luogo a giudizio abbreviato e' appositamente disciplinata dall'art. 247 del testo delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale del 1988 (testo approvato con il decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271). Pertanto, data l'autonomia della disciplina transitoria in materia rispetto alla disciplina codicistica, quest'ultima non puo' ricevere diretta applicazione in tali procedimenti. (Manifesta inammissibilita' - perche' sollevata in procedimento gia' in corso alla data suddetta - della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento agli artt. 24, secondo comma, e 101, seconda parte, della Costituzione, dell'art. 438 del codice di procedura penale del 1988, nella parte in cui non e' preveduto l'obbligo della motivazione, in caso di dissenso del P.M., con conseguente potere di sindacato della stessa, da parte del giudice). - S. n. 66/1990; O. n. 129/1990.
Per i procedimenti gia' in corso alla data di entrata in vigore del nuovo codice di procedura penale la possibilita' di far luogo a giudizio abbreviato e' appositamente disciplinata dall'art. 247 del testo delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale del 1988 (testo approvato con il decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271). Pertanto, data l'autonomia della disciplina transitoria in materia rispetto alla disciplina codicistica, quest'ultima non puo' ricevere diretta applicazione in tali procedimenti. (Manifesta inammissibilita' - perche' sollevata in procedimento gia' in corso alla data suddetta - della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento agli artt. 24, secondo comma, e 101, seconda parte, della Costituzione, dell'art. 438 del codice di procedura penale del 1988, nella parte in cui non e' preveduto l'obbligo della motivazione, in caso di dissenso del P.M., con conseguente potere di sindacato della stessa, da parte del giudice). - S. n. 66/1990; O. n. 129/1990.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 24
co. 2
Costituzione
art. 101
Altri parametri e norme interposte