Ordinanza 177/1990 (ECLI:IT:COST:1990:177)
Massima numero 15339
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SAJA - Redattore BORZELLINO
Udienza Pubblica del
19/03/1990; Decisione del
19/03/1990
Deposito del 04/04/1990; Pubblicazione in G. U. 18/04/1990
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
ORD. 177/90. PENSIONI DI GUERRA - TRATTAMENTO PRIVILEGIATO INDIRETTO PER I COLLATERALI - FRATELLI E SORELLE NATURALI - MANCATA PREVISIONE - POSIZIONE DELLA QUESTIONE IN RISTRETTO AMBITO TEMPORALE - MANIFESTA INFONDATEZZA.
ORD. 177/90. PENSIONI DI GUERRA - TRATTAMENTO PRIVILEGIATO INDIRETTO PER I COLLATERALI - FRATELLI E SORELLE NATURALI - MANCATA PREVISIONE - POSIZIONE DELLA QUESTIONE IN RISTRETTO AMBITO TEMPORALE - MANIFESTA INFONDATEZZA.
Testo
Non puo' ritenersi in contrasto con i principi di eguaglianza e di tutela dei figli naturali l'omessa previsione che, in mancanza di altri chiamati, accanto ai legittimi, ovvero, alternativamente, in assenza dei legittimi, anche i fratelli e le sorelle naturali siano soggetti di diritto al trattamento privilegiato indiretto di guerra, in quanto, ponendosi la questione solo per un ristretto ambito temporale (giacche' il beneficio richiesto e' stato concesso dall'art. 57 del d.P.R. 23 dicembre 1978, n. 915, norma questa poi abrogata, per tutti i collaterali, dall'art. 5 della legge 6 ottobre 1986, n. 656), un trattamento differenziato puo' essere giustificato dallo stesso fluire del tempo costituendo questo, di per se', "un elemento diversificatore". Tanto piu' che la questione e' stata posta sulle norme antecedenti al d.P.R. n. 915 del 1978 anziche' sulle disposizioni di tale d.P.R. che regolano in via transitoria la decorrenza del beneficio in parola. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 30, terzo comma, Cost., dell'art. 71 legge 10 agosto 1950, n. 648 e dell'art. 64 legge 18 marzo 1968, n. 313). - O. n. 441/1989.
Non puo' ritenersi in contrasto con i principi di eguaglianza e di tutela dei figli naturali l'omessa previsione che, in mancanza di altri chiamati, accanto ai legittimi, ovvero, alternativamente, in assenza dei legittimi, anche i fratelli e le sorelle naturali siano soggetti di diritto al trattamento privilegiato indiretto di guerra, in quanto, ponendosi la questione solo per un ristretto ambito temporale (giacche' il beneficio richiesto e' stato concesso dall'art. 57 del d.P.R. 23 dicembre 1978, n. 915, norma questa poi abrogata, per tutti i collaterali, dall'art. 5 della legge 6 ottobre 1986, n. 656), un trattamento differenziato puo' essere giustificato dallo stesso fluire del tempo costituendo questo, di per se', "un elemento diversificatore". Tanto piu' che la questione e' stata posta sulle norme antecedenti al d.P.R. n. 915 del 1978 anziche' sulle disposizioni di tale d.P.R. che regolano in via transitoria la decorrenza del beneficio in parola. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 30, terzo comma, Cost., dell'art. 71 legge 10 agosto 1950, n. 648 e dell'art. 64 legge 18 marzo 1968, n. 313). - O. n. 441/1989.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 30
co. 3
Altri parametri e norme interposte