Ordinanza 179/1990 (ECLI:IT:COST:1990:179)
Massima numero 15335
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SAJA - Redattore PESCATORE
Udienza Pubblica del
19/03/1990; Decisione del
19/03/1990
Deposito del 04/04/1990; Pubblicazione in G. U. 18/04/1990
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
ORD. 179/90. MAGISTRATI - PROVVEDIMENTI COLLEGIALI - SENTENZA - SOTTOSCRIZIONE - OMESSA PREVISIONE PER IL COMPONENTE NON ESTENSORE - COMPRESSIONE DEL DIRITTO AL CONTROLLO DELLA MOTIVAZIONE DELLA DECISIONE CON CONSEGUENTE POSSIBILE ESPOSIZIONE A RESPONSABILITA' CIVILE A TITOLO OGGETTIVO - INSUSSISTENZA - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
ORD. 179/90. MAGISTRATI - PROVVEDIMENTI COLLEGIALI - SENTENZA - SOTTOSCRIZIONE - OMESSA PREVISIONE PER IL COMPONENTE NON ESTENSORE - COMPRESSIONE DEL DIRITTO AL CONTROLLO DELLA MOTIVAZIONE DELLA DECISIONE CON CONSEGUENTE POSSIBILE ESPOSIZIONE A RESPONSABILITA' CIVILE A TITOLO OGGETTIVO - INSUSSISTENZA - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
L'omessa previsione della sottoscrizione della sentenza da parte di tutti i componenti del collegio giudicante non configura alcuna lesione del principio di eguaglianza, ne' una forma di responsabilita' oggettiva in quanto la decisione collegiale e' un atto unitario (alla formazione del quale i singoli membri del collegio concorrono in posizione di parita') e tale resta, dacche' la norma impugnata non influisce sulla sua struttura, ne' sul contributo dei singoli membri, ne' ostacola la cognizione e il doveroso controllo, da parte di tutti i componenti del collegio, del testo della sentenza. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 132, terzo comma, del codice di procedura civile, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 28 Cost.). - S. n. 18/1989.
L'omessa previsione della sottoscrizione della sentenza da parte di tutti i componenti del collegio giudicante non configura alcuna lesione del principio di eguaglianza, ne' una forma di responsabilita' oggettiva in quanto la decisione collegiale e' un atto unitario (alla formazione del quale i singoli membri del collegio concorrono in posizione di parita') e tale resta, dacche' la norma impugnata non influisce sulla sua struttura, ne' sul contributo dei singoli membri, ne' ostacola la cognizione e il doveroso controllo, da parte di tutti i componenti del collegio, del testo della sentenza. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 132, terzo comma, del codice di procedura civile, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 28 Cost.). - S. n. 18/1989.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 28
Altri parametri e norme interposte