Ordinanza 180/1990 (ECLI:IT:COST:1990:180)
Massima numero 15492
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CONSO - Redattore GALLO E.
Udienza Pubblica del
04/04/1990; Decisione del
04/04/1990
Deposito del 06/04/1990; Pubblicazione in G. U. 18/04/1990
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
ORD. 180/90. PROCESSO PENALE - PROCEDIMENTI IN CORSO AL MOMENTO DELL'ENTRATA IN VIGORE DEL NUOVO CODICE - COMPETENZA PRETORILE - ISTRUZIONE SOMMARIA - INCOMPATIBILITA' DEL GIUDICE CHE ABBIA GIA' ESERCITATO LE FUNZIONI DI P.M. - OMESSA PREVISIONE - NORME TRANSITORIE - DISCREZIONALITA' DEL LEGISLATORE - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
ORD. 180/90. PROCESSO PENALE - PROCEDIMENTI IN CORSO AL MOMENTO DELL'ENTRATA IN VIGORE DEL NUOVO CODICE - COMPETENZA PRETORILE - ISTRUZIONE SOMMARIA - INCOMPATIBILITA' DEL GIUDICE CHE ABBIA GIA' ESERCITATO LE FUNZIONI DI P.M. - OMESSA PREVISIONE - NORME TRANSITORIE - DISCREZIONALITA' DEL LEGISLATORE - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
Non costituisce violazione del principio di eguaglianza ne' lede i precetti statuiti dall'art. 6 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo, la mancata espressa previsione dell'incompatibilita' del giudice che abbia esercitato nello stesso processo funzioni di pubblico ministero per i procedimenti gia' in corso presso le preture al momento dell'entrata in vigore del nuovo codice, in quanto, ritenuta la provvisorieta' di tale situazione, rientra nella discrezionalita' del legislatore valutare la sorte di tali processi e i limiti della applicabilita' delle nuove norme processuali attraverso l'emanazione di disposizioni che si chiamano "transitorie" appunto per la loro temporanea applicazione. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 245 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale (testo approvato con il decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271), in riferimento agli artt. 3 della Costituzione e 6 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo, firmata a Roma il 4 novembre 1950, e ratificata dal Presidente della Repubblica in seguito ad autorizzazione conferitagli dalla legge 4 agosto 1955, n. 848). - S. nn. 322/1985 e 301/1986.
Non costituisce violazione del principio di eguaglianza ne' lede i precetti statuiti dall'art. 6 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo, la mancata espressa previsione dell'incompatibilita' del giudice che abbia esercitato nello stesso processo funzioni di pubblico ministero per i procedimenti gia' in corso presso le preture al momento dell'entrata in vigore del nuovo codice, in quanto, ritenuta la provvisorieta' di tale situazione, rientra nella discrezionalita' del legislatore valutare la sorte di tali processi e i limiti della applicabilita' delle nuove norme processuali attraverso l'emanazione di disposizioni che si chiamano "transitorie" appunto per la loro temporanea applicazione. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 245 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale (testo approvato con il decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271), in riferimento agli artt. 3 della Costituzione e 6 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo, firmata a Roma il 4 novembre 1950, e ratificata dal Presidente della Repubblica in seguito ad autorizzazione conferitagli dalla legge 4 agosto 1955, n. 848). - S. nn. 322/1985 e 301/1986.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Altri parametri e norme interposte
convenzione europea dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (Roma 04/11/1950)
n. 0
art. 6
legge 04/08/1955
n. 848
art. 0