Sentenza 125/2021 (ECLI:IT:COST:2021:125)
Massima numero 43993
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CORAGGIO  - Redattore SCIARRA
Udienza Pubblica del  11/05/2021;  Decisione del  11/05/2021
Deposito del 17/06/2021; Pubblicazione in G. U. 23/06/2021
Massime associate alla pronuncia:  43991  43992  43994  43995  43996


Titolo
Commercio - Norme della Regione Piemonte - Sospensione fino al 31 gennaio 2021 della presentazione delle domande per il rilascio di autorizzazioni per nuova apertura, trasferimento di sede, ampliamento di superficie delle grandi strutture di vendita - Violazione della competenza statale esclusiva in materia di tutela della concorrenza - Illegittimità costituzionale.

Testo

È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 117, secondo comma, lett. e), Cost., l'art. 52 della legge reg. Piemonte n. 13 del 2020, che ha disposto la sospensione, dal 29 maggio 2020 al 31 gennaio 2021, della presentazione delle domande per il rilascio di autorizzazioni per l'apertura, nonché per il trasferimento di sede e per l'ampliamento di superficie di grandi strutture di vendita. La disposizione impugnata dal Governo, contraddicendo i princìpi di liberalizzazione stabiliti dall'art. 31 del d.l. n. 201 del 2011, come conv., ha posto in essere un ostacolo effettivo alla libera concorrenza nella Regione Piemonte, sotto il duplice profilo interregionale e intra-regionale. Da un lato, gli operatori che avessero inteso svolgere liberamente l'attività commerciale nel territorio della Regione si sono trovati nell'impossibilità di farlo (e cioè di trasferire la sede, di ampliare la superficie di vendita o addirittura di aprire), rispetto agli operatori economici di altre Regioni, anche limitrofe. Dall'altro, all'interno della stessa Regione, agli aspiranti nuovi esercenti è stata opposta una barriera all'entrata che ha impedito loro di competere con chi già svolgeva l'attività commerciale. (Precedenti citati: sentenze n. 165 del 2014, n. 299 del 2012, n. 430 del 2007 e n. 64 del 2007).

L'art. 31 del d.l. n. 201 del 2011, come convertito, in quanto detta misure volte a garantire l'assetto concorrenziale del mercato di riferimento relativo alla distribuzione commerciale, deve essere ricondotto all'ambito della competenza legislativa esclusiva dello Stato di cui all'art. 117, secondo comma, lett. e), Cost. in materia di tutela della concorrenza, che costituisce limite anche alla competenza regionale residuale in materia di commercio. (Precedenti citati: sentenze n. 98 del 2017, n. 239 del 2016, n. 104 del 2014, n. 38 del 2013 e n. 299 del 2012).

Atti oggetto del giudizio

legge della Regione Piemonte  29/05/2020  n. 13  art. 52  co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117  co. 2

Altri parametri e norme interposte