Sentenza 183/1990 (ECLI:IT:COST:1990:183)
Massima numero 15645
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SAJA  - Redattore CONSO
Udienza Pubblica del  04/04/1990;  Decisione del  04/04/1990
Deposito del 12/04/1990; Pubblicazione in G. U. 18/04/1990
Massime associate alla pronuncia:  15644  15646  15647


Titolo
SENT. 183/90 B. PROCESSO PENALE - PROCEDIMENTI SPECIALI - GIUDIZIO DIRETTISSIMO - TRASFORMAZIONE IN GIUDIZIO ABBREVIATO - DISSENSO DEL PUBBLICO MINISTERO - OMESSA PREVISIONE DELL'OBBLIGO DI ENUNCIARNE LE RAGIONI - INGIUSTIFICATA DISPARITA' DI TRATTAMENTO RISPETTO A QUANTO ACCADE NEL CASO DI APPLICAZIONE DELLA PENA RICHIESTA DALL'IMPUTATO - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN PARTE QUA.

Testo
Posto che i riti che possono subentrare al giudizio direttissimo (rispettivamente disciplinati dall'art. 452, secondo comma, e dal combinato disposto degli artt. 444 e 451, quinto comma, cod. proc. pen. del 1988) si trovano a corrispondere tra loro per cio' che concerne il giudice (sempre quello competente per il dibattimento), il momento ultimo per la richiesta (prima dell'apertura del dibattimento) e la sede (fase predibattimentale), non si giustifica che il pubblico ministero, di fronte ad una richiesta di giudizio abbreviato, possa sacrificare, oltre al rito, anche l'effetto sulla pena, senza neppure dover enunciare le ragioni del proprio dissenso, a differenza di quanto avviene di fronte ad una richiesta di applicazione della pena da parte dell'imputato (art. 448 st. cod.): richiesta che il pubblico ministero puo' legittimamente sacrificare, in ordine al rito, solo enunciando le ragioni del suo dissenso e, in ordine alla pena richiesta, solo se il suo dissenso non verra' ritenuto ingiustificato dal giudice dopo la chiusura del dibattimento di primo grado. Pertanto, e' costituzionalmente illegittimo l'art. 452, secondo comma, cod. proc. pen. del 1988 - per contrasto con l'art. 3, comma primo, Cost. (restando assorbiti gli altri profili di illegittimita' prospettati con riguardo ancora al principio di parita' di tutti i cittadini di fronte alla legge ed alla garanzia del diritto di difesa) - nella parte in cui non prevede che il pubblico ministero, quando non consente alla richiesta di trasformazione del giudizio direttissimo in giudizio abbreviato, debba enunciare le ragioni del proprio dissenso. - S. n. 66/1990.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3  co. 1

Altri parametri e norme interposte