Sentenza 183/1990 (ECLI:IT:COST:1990:183)
Massima numero 15646
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SAJA - Redattore CONSO
Udienza Pubblica del
04/04/1990; Decisione del
04/04/1990
Deposito del 12/04/1990; Pubblicazione in G. U. 18/04/1990
Titolo
SENT. 183/90 C. PROCESSO PENALE - PROCEDIMENTI SPECIALI - GIUDIZIO DIRETTISSIMO - TRASFORMAZIONE IN GIUDIZIO ABBREVIATO - DISSENSO DEL PUBBLICO MINISTERO - OMESSA PREVISIONE DELL'OBBLIGO DI ENUNCIARNE LE RAGIONI - DICHIARATA ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE - CRITERI CUI RACCORDARE LA SCELTA DEL PUBBLICO MINISTERO - DEFINIBILITA' DEL PROCESSO ALLO STATO DEGLI ATTI.
SENT. 183/90 C. PROCESSO PENALE - PROCEDIMENTI SPECIALI - GIUDIZIO DIRETTISSIMO - TRASFORMAZIONE IN GIUDIZIO ABBREVIATO - DISSENSO DEL PUBBLICO MINISTERO - OMESSA PREVISIONE DELL'OBBLIGO DI ENUNCIARNE LE RAGIONI - DICHIARATA ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE - CRITERI CUI RACCORDARE LA SCELTA DEL PUBBLICO MINISTERO - DEFINIBILITA' DEL PROCESSO ALLO STATO DEGLI ATTI.
Testo
Una volta escluso che il pubblico ministero, non tenuto a motivare, possa liberamente determinarsi a dissentire - per effetto della dichiarata illegittimita' costituzionale dell'art. 452, secondo comma, cod. proc. pen., nella parte in cui non prevede che questo organo debba enunciare le ragioni del suo dissenso alla trasformazione del giudizio direttissimo in giudizio abbreviato, cosi' da renderle sindacabili dal giudice -, la circostanza che la disciplina del giudizio abbreviato faccia costante riferimento, sia pur con formule e moduli non sempre coincidenti, al "poter decidere allo stato degli atti", non autorizza - almeno per il momento, tanto piu' nel silenzio dell'"analogo" art. 446, sesto comma, implicitamente richiamato dall'art. 451, comma quinto - un'interpretazione diversa - per quanto riguarda i criteri cui dovrebbe rapportarsi la motivazione del dissenso del pubblico ministero - da quella di raccordare la scelta del pubblico ministero alla definibilita' del processo allo stato degli atti. - S. n. 66/1990.
Una volta escluso che il pubblico ministero, non tenuto a motivare, possa liberamente determinarsi a dissentire - per effetto della dichiarata illegittimita' costituzionale dell'art. 452, secondo comma, cod. proc. pen., nella parte in cui non prevede che questo organo debba enunciare le ragioni del suo dissenso alla trasformazione del giudizio direttissimo in giudizio abbreviato, cosi' da renderle sindacabili dal giudice -, la circostanza che la disciplina del giudizio abbreviato faccia costante riferimento, sia pur con formule e moduli non sempre coincidenti, al "poter decidere allo stato degli atti", non autorizza - almeno per il momento, tanto piu' nel silenzio dell'"analogo" art. 446, sesto comma, implicitamente richiamato dall'art. 451, comma quinto - un'interpretazione diversa - per quanto riguarda i criteri cui dovrebbe rapportarsi la motivazione del dissenso del pubblico ministero - da quella di raccordare la scelta del pubblico ministero alla definibilita' del processo allo stato degli atti. - S. n. 66/1990.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte