Sentenza 183/1990 (ECLI:IT:COST:1990:183)
Massima numero 15647
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SAJA - Redattore CONSO
Udienza Pubblica del
04/04/1990; Decisione del
04/04/1990
Deposito del 12/04/1990; Pubblicazione in G. U. 18/04/1990
Titolo
SENT. 183/90 D. PROCESSO PENALE - PROCEDIMENTI SPECIALI - GIUDIZIO DIRETTISSIMO - TRASFORMAZIONE IN GIUDIZIO ABBREVIATO - DISSENSO DEL PUBBLICO MINISTERO - OMESSA PREVISIONE DEL POTERE DEL GIUDICE DI APPLICARE LA RIDUZIONE DI PENA OVE RITENGA INGIUSTIFICATO DETTO DISSENSO - INGIUSTIFICATA DISPARITA' DI TRATTAMENTO RISPETTO ALL'IPOTESI DI APPLICAZIONE DELLA PENA RICHIESTA DALL'IMPUTATO - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN PARTE QUA.
SENT. 183/90 D. PROCESSO PENALE - PROCEDIMENTI SPECIALI - GIUDIZIO DIRETTISSIMO - TRASFORMAZIONE IN GIUDIZIO ABBREVIATO - DISSENSO DEL PUBBLICO MINISTERO - OMESSA PREVISIONE DEL POTERE DEL GIUDICE DI APPLICARE LA RIDUZIONE DI PENA OVE RITENGA INGIUSTIFICATO DETTO DISSENSO - INGIUSTIFICATA DISPARITA' DI TRATTAMENTO RISPETTO ALL'IPOTESI DI APPLICAZIONE DELLA PENA RICHIESTA DALL'IMPUTATO - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN PARTE QUA.
Testo
La forte analogia fra la disciplina del giudizio abbreviato, instaurato a seguito di trasformazione del giudizio direttissimo, e la disciplina dell'applicazione della pena su richiesta dell'imputato quando questa abbia come obiettivo il superamento del giudizio direttissimo, e' tale da rendere inaccettabile, sotto il profilo di una ingiustificata disparita' di trattamento - considerato che in tanto il giudice ha motivo di sindacare le ragioni addotte dal pubblico ministero in quanto, a sua volta dissentendone, possa far luogo alla diminuzione di pena; e, viceversa, in tanto il giudice puo' far luogo alla diminuzione di pena in quanto sia legittimato a sindacare le ragioni enunciate da pubblico ministero -, anche l'omessa previsione di un potere corrispondente a quello che l'art. 451, quinto comma, cod. proc. pen., attraverso il rinvio all'art. 444 e, quindi, all'art. 448, primo comma, conferisce al giudice, allorche', dopo la chiusura del dibattimento, ritenga ingiustificato il dissenso del pubblico ministero nei confronti dell'applicazione della pena richiesta dall'imputato. Pertanto, e' costituzionalmente illegittimo - per contrasto con l'art. 3, comma primo, Cost. - l'art. 452, comma secondo, cod. proc. pen. del 1988, nella parte in cui non prevede che il giudice, quando, a giudizio direttissimo concluso, ritiene ingiustificato il dissenso del pubblico ministero, possa applicare all'imputato la riduzione di pena contemplata dall'art. 442, secondo comma, dello stesso codice. - S. n. 66/1990.
La forte analogia fra la disciplina del giudizio abbreviato, instaurato a seguito di trasformazione del giudizio direttissimo, e la disciplina dell'applicazione della pena su richiesta dell'imputato quando questa abbia come obiettivo il superamento del giudizio direttissimo, e' tale da rendere inaccettabile, sotto il profilo di una ingiustificata disparita' di trattamento - considerato che in tanto il giudice ha motivo di sindacare le ragioni addotte dal pubblico ministero in quanto, a sua volta dissentendone, possa far luogo alla diminuzione di pena; e, viceversa, in tanto il giudice puo' far luogo alla diminuzione di pena in quanto sia legittimato a sindacare le ragioni enunciate da pubblico ministero -, anche l'omessa previsione di un potere corrispondente a quello che l'art. 451, quinto comma, cod. proc. pen., attraverso il rinvio all'art. 444 e, quindi, all'art. 448, primo comma, conferisce al giudice, allorche', dopo la chiusura del dibattimento, ritenga ingiustificato il dissenso del pubblico ministero nei confronti dell'applicazione della pena richiesta dall'imputato. Pertanto, e' costituzionalmente illegittimo - per contrasto con l'art. 3, comma primo, Cost. - l'art. 452, comma secondo, cod. proc. pen. del 1988, nella parte in cui non prevede che il giudice, quando, a giudizio direttissimo concluso, ritiene ingiustificato il dissenso del pubblico ministero, possa applicare all'imputato la riduzione di pena contemplata dall'art. 442, secondo comma, dello stesso codice. - S. n. 66/1990.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
co. 1
Altri parametri e norme interposte