Sentenza 184/1990 (ECLI:IT:COST:1990:184)
Massima numero 15963
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SAJA - Redattore MENGONI
Udienza Pubblica del
04/04/1990; Decisione del
04/04/1990
Deposito del 12/04/1990; Pubblicazione in G. U. 18/04/1990
Massime associate alla pronuncia:
15964
Titolo
SENT. 184/90 A. FILIAZIONE - RICONOSCIMENTO DI FIGLIO NATURALE - RILEVANZA RISPETTO AI PARENTI DEL GENITORE - DISCREZIONALITA' DEL LEGISLATORE - LIMITE.
SENT. 184/90 A. FILIAZIONE - RICONOSCIMENTO DI FIGLIO NATURALE - RILEVANZA RISPETTO AI PARENTI DEL GENITORE - DISCREZIONALITA' DEL LEGISLATORE - LIMITE.
Testo
L'art. 30, comma terzo, Cost., coordinato con il principio di ragionevolezza 'ex' art. 3, implica che il legislatore - nel determinare discrezionalmente i casi e i contenuti di giuridica rilevanza del riconoscimento della prole naturale nei rapporti fra questa e i parenti del genitore - non puo' tuttavia discriminare il figlio naturale da quello legittimo piu' di quanto cio' sia richiesto da un ragionevole bilanciamento degli interessi in gioco e dal contemperamento con altri principi di pari o maggior peso. - S. nn. 76/1977 e 55/1979.
L'art. 30, comma terzo, Cost., coordinato con il principio di ragionevolezza 'ex' art. 3, implica che il legislatore - nel determinare discrezionalmente i casi e i contenuti di giuridica rilevanza del riconoscimento della prole naturale nei rapporti fra questa e i parenti del genitore - non puo' tuttavia discriminare il figlio naturale da quello legittimo piu' di quanto cio' sia richiesto da un ragionevole bilanciamento degli interessi in gioco e dal contemperamento con altri principi di pari o maggior peso. - S. nn. 76/1977 e 55/1979.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 30
co. 3
Altri parametri e norme interposte