Sentenza 184/1990 (ECLI:IT:COST:1990:184)
Massima numero 15964
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SAJA - Redattore MENGONI
Udienza Pubblica del
04/04/1990; Decisione del
04/04/1990
Deposito del 12/04/1990; Pubblicazione in G. U. 18/04/1990
Massime associate alla pronuncia:
15963
Titolo
SENT. 184/90 B. SUCCESSIONE EREDITARIA - SUCCESSIONE LEGITTIMA TRA FRATELLI E SORELLE NATURALI - ESCLUSIONE PUR IN MANCANZA DI ALTRI SUCCESSIBILI DIVERSI DALLO STATO - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 'IN PARTE QUA'.
SENT. 184/90 B. SUCCESSIONE EREDITARIA - SUCCESSIONE LEGITTIMA TRA FRATELLI E SORELLE NATURALI - ESCLUSIONE PUR IN MANCANZA DI ALTRI SUCCESSIBILI DIVERSI DALLO STATO - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 'IN PARTE QUA'.
Testo
Nel caso in cui manchino successibili per diritto di coniugio e di parentela, il favore per i figli naturali non entra in conflitto col principio della successione familiare, ne' con l'interesse pubblico dello Stato alla continuita' (comunque assicurata) dei rapporti giuridici del defunto. Pertanto, non sussistendo idonee ragioni giustificatrici, va dichiarato costituzionalmente illegittimo - per contrasto con gli artt. 3 e 30, comma terzo, Cost. - l'art. 565 cod. civ. (novellato dall'art. 183, l. 19 maggio 1975, n. 151), nella parte in cui, in mancanza di altri successibili all'infuori dello Stato, non prevede la successione legittima tra fratelli e sorelle naturali, dei quali sia legalmente accertato il rispettivo 'status' di filiazione nei confronti del comune genitore. - S. nn. 55/1979, 76/1977; v. anche massima precedente.
Nel caso in cui manchino successibili per diritto di coniugio e di parentela, il favore per i figli naturali non entra in conflitto col principio della successione familiare, ne' con l'interesse pubblico dello Stato alla continuita' (comunque assicurata) dei rapporti giuridici del defunto. Pertanto, non sussistendo idonee ragioni giustificatrici, va dichiarato costituzionalmente illegittimo - per contrasto con gli artt. 3 e 30, comma terzo, Cost. - l'art. 565 cod. civ. (novellato dall'art. 183, l. 19 maggio 1975, n. 151), nella parte in cui, in mancanza di altri successibili all'infuori dello Stato, non prevede la successione legittima tra fratelli e sorelle naturali, dei quali sia legalmente accertato il rispettivo 'status' di filiazione nei confronti del comune genitore. - S. nn. 55/1979, 76/1977; v. anche massima precedente.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 30
co. 3
Altri parametri e norme interposte