Sentenza 186/1990 (ECLI:IT:COST:1990:186)
Massima numero 15967
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente SAJA - Redattore SPAGNOLI
Udienza Pubblica del
04/04/1990; Decisione del
04/04/1990
Deposito del 12/04/1990; Pubblicazione in G. U. 24/04/1990
Massime associate alla pronuncia:
15966
Titolo
SENT. 186/90 B. REGIONE CALABRIA - PERSONALE DIRIGENZIALE - DIRIGENTI DELLA MASSIMA QUALIFICA, ASSUNTI PRIMA DEL 6 APRILE 1975 - TRATTENIMENTO IN SERVIZIO, A DOMANDA, FINO AL 70ESIMO ANNO DI ETA' - POSSIBILITA' - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
SENT. 186/90 B. REGIONE CALABRIA - PERSONALE DIRIGENZIALE - DIRIGENTI DELLA MASSIMA QUALIFICA, ASSUNTI PRIMA DEL 6 APRILE 1975 - TRATTENIMENTO IN SERVIZIO, A DOMANDA, FINO AL 70ESIMO ANNO DI ETA' - POSSIBILITA' - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
La legge della Regione Calabria riapprovata il 18 ottobre 1989 - consentendo il trattenimento in servizio fino al 70esimo anno del personale inquadrato nella massima qualifica dirigenziale, assunto prima del 6 aprile 1975 - non stabilisce in via generale che il collocamento a riposo dei dirigenti regionali possa avvenire oltre il limite di 65 anni fissato per la corrispondente categoria di dipendenti statali, ma dispone soltanto, in via transitoria, una deroga a tale limite sostanzialmente identica a quella attualmente prevista dalla legge 28 febbraio 1990 n. 37 per i dipendenti civili dello Stato in servizio all' 1 ottobre 1974: dovendo percio' escludersi il prospettato contrasto con i "principi fondamentali" della legislazione statale e l'ingiustificata diseguaglianza rispetto ad altre discipline regionali. (Non fondatezza, in riferimento agli artt. 3 e 117 Cost., della questione di costituzionalita' relativa alla citata legge regionale). - v. massima precedente (ed ivi richiamo)
La legge della Regione Calabria riapprovata il 18 ottobre 1989 - consentendo il trattenimento in servizio fino al 70esimo anno del personale inquadrato nella massima qualifica dirigenziale, assunto prima del 6 aprile 1975 - non stabilisce in via generale che il collocamento a riposo dei dirigenti regionali possa avvenire oltre il limite di 65 anni fissato per la corrispondente categoria di dipendenti statali, ma dispone soltanto, in via transitoria, una deroga a tale limite sostanzialmente identica a quella attualmente prevista dalla legge 28 febbraio 1990 n. 37 per i dipendenti civili dello Stato in servizio all' 1 ottobre 1974: dovendo percio' escludersi il prospettato contrasto con i "principi fondamentali" della legislazione statale e l'ingiustificata diseguaglianza rispetto ad altre discipline regionali. (Non fondatezza, in riferimento agli artt. 3 e 117 Cost., della questione di costituzionalita' relativa alla citata legge regionale). - v. massima precedente (ed ivi richiamo)
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 117
Altri parametri e norme interposte