Sentenza 187/1990 (ECLI:IT:COST:1990:187)
Massima numero 16765
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente SAJA - Redattore FERRI
Udienza Pubblica del
04/04/1990; Decisione del
04/04/1990
Deposito del 12/04/1990; Pubblicazione in G. U. 24/04/1990
Massime associate alla pronuncia:
15968
Titolo
SENT. 187/90 B. REGIONE LIGURIA E REGIONE TOSCANA - PERSONALE DEI GRUPPI CONSILIARI - PERSONALE IN SERVIZIO DA ALMENO UN ANNO, SCELTO FRA ESTRANEI ALL'AMMINISTRAZIONE - INQUADRAMENTO NEI RUOLI REGIONALI MEDIANTE CONCORSO RISERVATO - NON FONDATEZZA DELLE QUESTIONI.
SENT. 187/90 B. REGIONE LIGURIA E REGIONE TOSCANA - PERSONALE DEI GRUPPI CONSILIARI - PERSONALE IN SERVIZIO DA ALMENO UN ANNO, SCELTO FRA ESTRANEI ALL'AMMINISTRAZIONE - INQUADRAMENTO NEI RUOLI REGIONALI MEDIANTE CONCORSO RISERVATO - NON FONDATEZZA DELLE QUESTIONI.
Testo
L'immissione nei ruoli regionali, mediante concorso riservato, del personale dei gruppi consiliari a suo tempo scelto fra estranei all'amministrazione, e' diretta ad agevolare il definitivo passaggio alla nuova e piu' rigorosa disciplina di regime che impone ai gruppi consiliari di avvalersi di personale di ruolo della regione o di altri enti pubblici, e per tale suo carattere transitorio - oltreche' per la speciale posizione dei destinatari, non "esterna" alla regione - resta esente da censure di irragionevolezza anche in relazione al principio di buon andamento della p.a. ed alla regola, non inderogabile, del concorso pubblico. (Non fondatezza delle questioni di legittimita' costituzionale della legge Reg. Liguria riappr. il 4 ottobre 1989 e della legge Reg. Toscana riappr. il 7 dicembre 1989, impugnate in riferimento agli artt. 3, 97 e 117 Cost. ed ai principi della legge quadro 29 marzo 1983, n. 93, nonche' - senza motivazione alcuna - all'art. 51 Cost.). - sul principio di buon andamento, S. nn. 1130/1988 e 21/1989; sulla regola del concorso pubblico, S. n. 81/1983.
L'immissione nei ruoli regionali, mediante concorso riservato, del personale dei gruppi consiliari a suo tempo scelto fra estranei all'amministrazione, e' diretta ad agevolare il definitivo passaggio alla nuova e piu' rigorosa disciplina di regime che impone ai gruppi consiliari di avvalersi di personale di ruolo della regione o di altri enti pubblici, e per tale suo carattere transitorio - oltreche' per la speciale posizione dei destinatari, non "esterna" alla regione - resta esente da censure di irragionevolezza anche in relazione al principio di buon andamento della p.a. ed alla regola, non inderogabile, del concorso pubblico. (Non fondatezza delle questioni di legittimita' costituzionale della legge Reg. Liguria riappr. il 4 ottobre 1989 e della legge Reg. Toscana riappr. il 7 dicembre 1989, impugnate in riferimento agli artt. 3, 97 e 117 Cost. ed ai principi della legge quadro 29 marzo 1983, n. 93, nonche' - senza motivazione alcuna - all'art. 51 Cost.). - sul principio di buon andamento, S. nn. 1130/1988 e 21/1989; sulla regola del concorso pubblico, S. n. 81/1983.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 51
Costituzione
art. 97
co. 1
Costituzione
art. 97
co. 3
Costituzione
art. 117
Altri parametri e norme interposte