Sentenza 188/1990 (ECLI:IT:COST:1990:188)
Massima numero 16709
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SAJA - Redattore DELL'ANDRO
Udienza Pubblica del
04/04/1990; Decisione del
04/04/1990
Deposito del 12/04/1990; Pubblicazione in G. U. 24/04/1990
Titolo
SENT. 188/90 C. ORDINAMENTO PENITENZIARIO - PERMESSO PREMIO - COMPUTO DEL PERIODO DI TEMPO TRASCORSO IN PERMESSO NELLA DURATA DELLA MISURA RESTRITTIVA DELLA LIBERTA' PERSONALE - NON INCLUSIONE NEL CASO DI MANCATO RIENTRO O DI ALTRI GRAVI COMPORTAMENTI - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
SENT. 188/90 C. ORDINAMENTO PENITENZIARIO - PERMESSO PREMIO - COMPUTO DEL PERIODO DI TEMPO TRASCORSO IN PERMESSO NELLA DURATA DELLA MISURA RESTRITTIVA DELLA LIBERTA' PERSONALE - NON INCLUSIONE NEL CASO DI MANCATO RIENTRO O DI ALTRI GRAVI COMPORTAMENTI - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
Poiche' le misure alternative alla detenzione, che sostituiscono al rapporto esecutivo della pena carceraria altro, diverso rapporto esecutivo, attinente alla particolare misura alternativa applicata, sono pur sempre caratterizzate da un coefficiente di afflittivita' limitativa della liberta' del condannato, opportunamente le sentenze della Corte costituzionale n. 343 del 1987 e 282 del 1989 hanno corretto l'automatismo che, in sede di revoca dell'affidamento in prova al servizio sociale e della liberazione condizionale, il legislatore aveva previsto attraverso la totale esclusione, dal computo della durata della pena detentiva, del tempo trascorso nei successivamente revocati affidamento e liberta' condizionale. Poiche', al contrario, il permesso premio non sostituisce alcun rapporto esecutivo alla temporaneamente sospesa esecuzione della pena carceraria, rimanendo il soggetto beneficiario nella condizione di condannato alla pena detentiva in liberta' per permesso premio e poiche', quindi, nessuna afflittivita' limitativa della liberta' del condannato caratterizza il permesso premio (non potendosi considerare rilevanti a tali fini le cautele delle quali, a norma degli artt. 30, comma primo, e 30 ter, comma sesto, dell'ordinamento penitenziario, puo' essere munita la concessione del permesso premio), non irragionevolmente e' previsto che, nella ipotesi di mancato rientro o di altri gravi comportamenti da cui risulti che il soggetto non si e' dimostrato meritevole del beneficio, sia escluso dal computo della pena detentiva il tempo trascorso in permesso premio (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 53 bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, introdotto dall'art. 17 della legge 10 ottobre 1986, n. 663, in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 13 della Costituzione). - S. nn. 343/1987 e 282/1989
Poiche' le misure alternative alla detenzione, che sostituiscono al rapporto esecutivo della pena carceraria altro, diverso rapporto esecutivo, attinente alla particolare misura alternativa applicata, sono pur sempre caratterizzate da un coefficiente di afflittivita' limitativa della liberta' del condannato, opportunamente le sentenze della Corte costituzionale n. 343 del 1987 e 282 del 1989 hanno corretto l'automatismo che, in sede di revoca dell'affidamento in prova al servizio sociale e della liberazione condizionale, il legislatore aveva previsto attraverso la totale esclusione, dal computo della durata della pena detentiva, del tempo trascorso nei successivamente revocati affidamento e liberta' condizionale. Poiche', al contrario, il permesso premio non sostituisce alcun rapporto esecutivo alla temporaneamente sospesa esecuzione della pena carceraria, rimanendo il soggetto beneficiario nella condizione di condannato alla pena detentiva in liberta' per permesso premio e poiche', quindi, nessuna afflittivita' limitativa della liberta' del condannato caratterizza il permesso premio (non potendosi considerare rilevanti a tali fini le cautele delle quali, a norma degli artt. 30, comma primo, e 30 ter, comma sesto, dell'ordinamento penitenziario, puo' essere munita la concessione del permesso premio), non irragionevolmente e' previsto che, nella ipotesi di mancato rientro o di altri gravi comportamenti da cui risulti che il soggetto non si e' dimostrato meritevole del beneficio, sia escluso dal computo della pena detentiva il tempo trascorso in permesso premio (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 53 bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, introdotto dall'art. 17 della legge 10 ottobre 1986, n. 663, in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 13 della Costituzione). - S. nn. 343/1987 e 282/1989
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
co. 1
Costituzione
art. 13
Altri parametri e norme interposte