Paesaggio - Norme della Regione Piemonte - Procedimento di adeguamento degli strumenti urbanistici al piano paesaggistico regionale (PPR) - Competenza della seconda conferenza di copianificazione e valutazione - Riduzione dei termini relativi alla sua attività - Ricorso del Governo - Lamentata violazione dei principi di leale collaborazione, di proporzionalità e ragionevolezza, di buon andamento, della tutela del paesaggio, nonché della competenza statale esclusiva in materia di tutela dell'ambiente - Insussistenza - Non fondatezza delle questioni.
Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale - promosse dal Governo in riferimento agli artt. 3, 5, 9, 97, 117, secondo comma, lett. s), e 120 Cost. - dell'art. 61 della legge reg. Piemonte n. 13 del 2020 che, nell'ambito del procedimento di adeguamento del piano regolatore generale (PRG) comunale al piano paesaggistico regionale (PPR), stabilisce la riduzione dei termini inerenti all'attività della seconda conferenza di copianificazione e valutazione, chiamata ad approvare la proposta tecnica del progetto definitivo relativo a varianti strutturali o generali al PRG comunale. La norma impugnata costituisce espressione della competenza regionale concorrente in materia di governo del territorio e non contrasta con la normativa statale e con le esigenze di protezione dei valori paesaggistici e ambientali da essa garantite. Nel complesso e articolato procedimento di adeguamento degli strumenti urbanistici alle previsioni della pianificazione paesaggistica, infatti, la limitata riduzione dei termini non compromette il coinvolgimento degli organi ministeriali - prescritto dall'art. 145 cod. beni culturali e dall'art. 4 dell'accordo stipulato tra il Ministero dei beni e delle attività culturali (MiBACT) e la Regione Piemonte il 14 marzo 2017 - che è assicurato non solo in una molteplicità di sedi e in tutte le fasi delle stesse, ma anche dal particolare rilievo assegnato alla valutazione ivi espressa dal MiBACT, il cui parere è vincolante. (Precedente citato: sentenza n. 74 del 2021).
Il vincolo che si impone al legislatore regionale, sulla base dell'art. 145 cod. beni culturali e del paesaggio, è solo quello che quest'ultimo, nel dettare la propria disciplina di conformazione e adeguamento degli strumenti urbanistici al PPR, nell'esercizio della propria competenza concorrente in materia di governo del territorio, preveda adeguate forme di partecipazione degli organi ministeriali a tale procedimento, in vista dell'obiettivo di assicurare un adeguato standard di tutela dell'ambiente. (Precedenti citati: sentenze n. 64 del 2015 e n. 197 del 2014).