Sentenza 188/1990 (ECLI:IT:COST:1990:188)
Massima numero 16710
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SAJA - Redattore DELL'ANDRO
Udienza Pubblica del
04/04/1990; Decisione del
04/04/1990
Deposito del 12/04/1990; Pubblicazione in G. U. 24/04/1990
Titolo
SENT. 188/90 D. ORDINAMENTO PENITENZIARIO - PERMESSO PREMIO - RECLAMO AVVERSO IL DECRETO DEL MAGISTRATO DI SORVEGLIANZA CHE DECIDE SULL'ESCLUSIONE DEL COMPUTO DEL TEMPO TRASCORSO IN PERMESSO PREMIO NELLA DURATA DELLA PENA DETENTIVA - PARTECIPAZIONE PERSONALE DELL'INTERESSATO - MANCATA PREVISIONE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
SENT. 188/90 D. ORDINAMENTO PENITENZIARIO - PERMESSO PREMIO - RECLAMO AVVERSO IL DECRETO DEL MAGISTRATO DI SORVEGLIANZA CHE DECIDE SULL'ESCLUSIONE DEL COMPUTO DEL TEMPO TRASCORSO IN PERMESSO PREMIO NELLA DURATA DELLA PENA DETENTIVA - PARTECIPAZIONE PERSONALE DELL'INTERESSATO - MANCATA PREVISIONE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
La non prevista partecipazione personale dell'interessato nel procedimento sul reclamo avverso il decreto del magistrato di sorveglianza che decide sulla esclusione del computo del tempo trascorso in permesso premio nella durata della pena detentiva, non preclude il diritto di difesa dell'interessato, il quale puo', ove lo ritenga, presentare proprie memorie e, del resto, una tale disciplina delle modalita' di esercizio del diritto di difesa non appare manifestamente irrazionale in considerazione della particolare natura dei permessi premio. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 14 ter terzo comma, della legge 26 luglio 1975, n. 354 introdotto dall'art. 2 della legge 10 ottobre 1986, n. 663, in riferimento agli artt. 24, secondo comma, e 3, primo comma, della Costituzione).
La non prevista partecipazione personale dell'interessato nel procedimento sul reclamo avverso il decreto del magistrato di sorveglianza che decide sulla esclusione del computo del tempo trascorso in permesso premio nella durata della pena detentiva, non preclude il diritto di difesa dell'interessato, il quale puo', ove lo ritenga, presentare proprie memorie e, del resto, una tale disciplina delle modalita' di esercizio del diritto di difesa non appare manifestamente irrazionale in considerazione della particolare natura dei permessi premio. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 14 ter terzo comma, della legge 26 luglio 1975, n. 354 introdotto dall'art. 2 della legge 10 ottobre 1986, n. 663, in riferimento agli artt. 24, secondo comma, e 3, primo comma, della Costituzione).
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
co. 1
Costituzione
art. 24
co. 2
Altri parametri e norme interposte