Ordinanza 189/1990 (ECLI:IT:COST:1990:189)
Massima numero 15396
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SAJA  - Redattore PESCATORE
Udienza Pubblica del  04/04/1990;  Decisione del  04/04/1990
Deposito del 12/04/1990; Pubblicazione in G. U. 24/04/1990
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
ORD. 189/90. PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE - DIPENDENTI STATALI - INDENNITA' INTEGRATIVA SPECIALE - COMPUTABILITA' NELLA BASE DI CALCOLO CONTRIBUTIVO-RETRIBUTIVA DELL'INDENNITA' DI BUONUSCITA - ESCLUSIONE - INVITO AL LEGISLATORE DI PROCEDERE ALLA OMOGENEIZZAZIONE DI TRATTAMENTI DI QUIESCENZA - LAMENTATA INOSSERVANZA DI TALE INVITO - MANIFESTA INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE - RINNOVATA ESORTAZIONE AL LEGISLATORE.

Testo
In ordine alla questione di legittimita' costituzionale concernente l'esclusione dell'indennita' integrativa speciale dal computo della base contributivo - retributiva da considerarsi ai fini della liquidazione dell'indennita' di buonuscita - gia' dichiarata inammissibile (e, poi, manifestamente inammissibile) in quanto censura una scelta riservata alla discrezionalita' legislativa - nuovamente sollevata per non avere il legislatore accolto l'invito rivoltogli dalla Corte con la sent. n. 220 del 1988, di procedere alla omogeneizzazione dei trattamenti di quiescenza, va ancora rilevato che e' stata presentata, con esplicito riferimento a detta decisione, una proposta di legge in tal senso alla Camera dei deputati. Nella stessa direzione si e' mosso anche il Governo, come risulta dalla dichiarazione allegata all'accordo intercompartimentale ex art. 12, della legge quadro sul pubblico impiego 29 marzo 1983, n. 93 per il triennio 1988-90, e dal recente decreto-legge 27 dicembre 1989, n. 413 (convertito nella legge 28 febbraio 1990, n. 37), che ha esteso il conglobamento nello stipendio di una quota dell'indennita' integrativa speciale anche al personale della magistratura, ai dirigenti civili dello Stato e agli altri dipendenti pubblici, con trattamenti equiparati. Pertanto, pur dovendosi rinnovare il predetto invito al legislatore, non sussistono ragioni per discostarsi da quanto in argomento gia' statuito. (Manifesta inammissibilita' delle questioni di legittimita' costituzionale sollevate in riferimento agli artt. 1, 3, 4, 35, 36, 38, 97 e 98 Cost. e concernenti l'art. 1, comma terzo, lett. b, L. 27 maggio 1959 n. 324, la L. 3 marzo 1960 n. 185; gli artt. 3 e 38, d.P.R. 29 dicembre 1973 n. 1032; l'art. 7, comma primo, L. 29 aprile 1976 n. 177; nonche' la legge 20 marzo 1980 n. 75). - O. nn. 143/1990, 419/1989, 641/1988, 869/1988, 1070/1988 e 1072/1988.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 1

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 4

Costituzione  art. 35

Costituzione  art. 36

Costituzione  art. 38

Costituzione  art. 97

Costituzione  art. 98

Altri parametri e norme interposte