Sentenza 191/1990 (ECLI:IT:COST:1990:191)
Massima numero 15970
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SAJA - Redattore PESCATORE
Udienza Pubblica del
04/04/1990; Decisione del
04/04/1990
Deposito del 12/04/1990; Pubblicazione in G. U. 24/04/1990
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
SENT. 191/90. SICUREZZA PUBBLICA (AMMINISTRAZIONE DELLA) - TRATTAMENTO ECONOMICO DEGLI UFFICIALI DELLE "FORZE DI POLIZIA" - OMESSA ESTENSIONE AGLI UFFICIALI DELLE ARMI NON COMPRESE FRA ESSE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
SENT. 191/90. SICUREZZA PUBBLICA (AMMINISTRAZIONE DELLA) - TRATTAMENTO ECONOMICO DEGLI UFFICIALI DELLE "FORZE DI POLIZIA" - OMESSA ESTENSIONE AGLI UFFICIALI DELLE ARMI NON COMPRESE FRA ESSE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
La normativa che estende il meccanismo di progressione economica dei funzionari della polizia di Stato agli ufficiali delle altre "Forze di polizia" (Arma dei carabinieri, Guardia di finanza, Corpo degli agenti di custodia e Corpo forestale dello Stato) e non anche a quelli appartenenti alle Armi deputate istituzionalmente alla difesa militare del Paese e' intesa ad attribuire un trattamento retributivo omogeneo a tutto il personale - militare e non - cui e' affidato, in via istituzionale o concorrente, il compito di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, e dunque non e' censurabile per irragionevolezza ne' per disparita' di trattamento, diverse essendo - e non comparabili - le situazioni delle Forze di polizia e delle Armi non facenti parte di esse. (Non fondatezza, in riferimento all'art. 3 Cost., della questione di legittimita' costituzionale degli artt. 43, commi sedicesimo e diciassettesimo, l. 1 aprile 1981, n. 121, e 2, comma quinto, l. 20 marzo 1984, n. 34). - S. n. 229/1973.
La normativa che estende il meccanismo di progressione economica dei funzionari della polizia di Stato agli ufficiali delle altre "Forze di polizia" (Arma dei carabinieri, Guardia di finanza, Corpo degli agenti di custodia e Corpo forestale dello Stato) e non anche a quelli appartenenti alle Armi deputate istituzionalmente alla difesa militare del Paese e' intesa ad attribuire un trattamento retributivo omogeneo a tutto il personale - militare e non - cui e' affidato, in via istituzionale o concorrente, il compito di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, e dunque non e' censurabile per irragionevolezza ne' per disparita' di trattamento, diverse essendo - e non comparabili - le situazioni delle Forze di polizia e delle Armi non facenti parte di esse. (Non fondatezza, in riferimento all'art. 3 Cost., della questione di legittimita' costituzionale degli artt. 43, commi sedicesimo e diciassettesimo, l. 1 aprile 1981, n. 121, e 2, comma quinto, l. 20 marzo 1984, n. 34). - S. n. 229/1973.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Altri parametri e norme interposte