Ordinanza 195/1990 (ECLI:IT:COST:1990:195)
Massima numero 15404
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SAJA  - Redattore GRECO
Udienza Pubblica del  04/04/1990;  Decisione del  04/04/1990
Deposito del 12/04/1990; Pubblicazione in G. U. 24/04/1990
Massime associate alla pronuncia:  15407


Titolo
ORD. 195/90 A. AMBIENTE (TUTELA DELL') - DANNO AMBIENTALE DI CONTENUTO PAESAGGISTICO - DIRITTO AL RISARCIMENTO - TITOLARITA' - DIRITTO DELLE REGIONI DI ESERCITARE LA RELATIVA AZIONE CIVILE - LAMENTATA ESCLUSIONE - INSUSSISTENZA - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.

Testo
L'art. 18, primo e terzo comma, legge 8 luglio 1986, n. 349, pur disponendo che il risarcimento del danno c.d. ambientale spetta allo Stato, prevede che la relativa azione, pur se esercitata in sede penale, possa essere promossa anche dagli enti territoriali sui quali incidano i beni oggetto del fatto lesivo; la Regione, pertanto, per i beni siti in essa, ben potra' costituirsi parte civile contro gli autori del fatto produttivo del danno ambientale per esercitare in quella sede la relativa azione di risarcimento. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 18, primo e terzo comma, l. 8 luglio 1986, n. 349, sollevata, in riferimento agli artt. 5, 9, 24 e 117 Cost., in base all'assunto che la suddetta facolta' fosse preclusa alla Regione).

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 5

Costituzione  art. 9

Costituzione  art. 24

Costituzione  art. 117

Altri parametri e norme interposte