Sentenza 125/2021 (ECLI:IT:COST:2021:125)
Massima numero 43996
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CORAGGIO - Redattore SCIARRA
Udienza Pubblica del
11/05/2021; Decisione del
11/05/2021
Deposito del 17/06/2021; Pubblicazione in G. U. 23/06/2021
Titolo
Paesaggio - Norme della Regione Piemonte - Varianti parziali al piano regolatore generale (PRG) - Innalzamento dei limiti di incremento delle superfici territoriali o degli indici di edificabilità relative ad attività produttive, direzionali, commerciali e turistico-ricettive - Ricorso del Governo - Lamentata violazione dei principi di leale collaborazione, di proporzionalità e ragionevolezza, di buon andamento, della tutela del paesaggio, nonché della competenza statale esclusiva in materia di tutela dell'ambiente - Insussistenza - Non fondatezza delle questioni.
Paesaggio - Norme della Regione Piemonte - Varianti parziali al piano regolatore generale (PRG) - Innalzamento dei limiti di incremento delle superfici territoriali o degli indici di edificabilità relative ad attività produttive, direzionali, commerciali e turistico-ricettive - Ricorso del Governo - Lamentata violazione dei principi di leale collaborazione, di proporzionalità e ragionevolezza, di buon andamento, della tutela del paesaggio, nonché della competenza statale esclusiva in materia di tutela dell'ambiente - Insussistenza - Non fondatezza delle questioni.
Testo
Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale - promosse dal Governo in riferimento agli artt. 3, 5, 9, 97, 117, secondo comma, lett. s), e 120 Cost. - dell'art. 62 della legge reg. Piemonte n. 13 del 2020, che, incidendo sui requisiti inerenti all'individuazione delle varianti parziali al piano regolatore generale (PRG), innalza le percentuali di incremento delle superfici territoriali e degli indici di edificabilità consentite dal piano vigente, relative ad attività produttive, direzionali, commerciali e turistico-ricettive. La puntuale modifica alla disciplina delle varianti parziali apportata dalla norma impugnata costituisce espressione della competenza regionale concorrente in materia di governo del territorio e non contrasta con quanto prescritto dal legislatore statale a tutela dei valori paesaggistico-ambientali, in quanto assicura la partecipazione degli organi ministeriali. Né si delinea la violazione dell'impegno assunto sulla base dell'accordo stipulato tra il Ministero dei beni e delle attività culturali (MiBACT) e la Regione Piemonte il 14 marzo 2017, atteso che le varianti parziali non sono sottratte al rigoroso rispetto delle prescrizioni del piano paesaggistico regionale, né alle necessarie verifiche ambientali, stabilite dal legislatore statale nell'esercizio della propria competenza esclusiva in materia di tutela dell'ambiente. La stessa normativa regionale, infatti, assicura che le varianti parziali siano, in ogni caso, sottoposte a verifica preventiva di assoggettabilità alla VAS. (Precedenti citati: sentenze n. 118 del 2019 e n. 197 del 2014).
Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale - promosse dal Governo in riferimento agli artt. 3, 5, 9, 97, 117, secondo comma, lett. s), e 120 Cost. - dell'art. 62 della legge reg. Piemonte n. 13 del 2020, che, incidendo sui requisiti inerenti all'individuazione delle varianti parziali al piano regolatore generale (PRG), innalza le percentuali di incremento delle superfici territoriali e degli indici di edificabilità consentite dal piano vigente, relative ad attività produttive, direzionali, commerciali e turistico-ricettive. La puntuale modifica alla disciplina delle varianti parziali apportata dalla norma impugnata costituisce espressione della competenza regionale concorrente in materia di governo del territorio e non contrasta con quanto prescritto dal legislatore statale a tutela dei valori paesaggistico-ambientali, in quanto assicura la partecipazione degli organi ministeriali. Né si delinea la violazione dell'impegno assunto sulla base dell'accordo stipulato tra il Ministero dei beni e delle attività culturali (MiBACT) e la Regione Piemonte il 14 marzo 2017, atteso che le varianti parziali non sono sottratte al rigoroso rispetto delle prescrizioni del piano paesaggistico regionale, né alle necessarie verifiche ambientali, stabilite dal legislatore statale nell'esercizio della propria competenza esclusiva in materia di tutela dell'ambiente. La stessa normativa regionale, infatti, assicura che le varianti parziali siano, in ogni caso, sottoposte a verifica preventiva di assoggettabilità alla VAS. (Precedenti citati: sentenze n. 118 del 2019 e n. 197 del 2014).
Atti oggetto del giudizio
legge della Regione Piemonte
29/05/2020
n. 13
art. 62
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 5
Costituzione
art. 9
Costituzione
art. 97
Costituzione
art. 117
co. 2
Costituzione
art. 120
Altri parametri e norme interposte