Ordinanza 197/1990 (ECLI:IT:COST:1990:197)
Massima numero 15415
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SAJA - Redattore CAIANIELLO
Udienza Pubblica del
04/04/1990; Decisione del
04/04/1990
Deposito del 12/04/1990; Pubblicazione in G. U. 24/04/1990
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
ORD. 197/90. TERMINI - PROROGA PER MANCATO O IRREGOLARE FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI FINANZIARI - PREVISIONE PER I SOLI TERMINI CHE SCADONO E NON ANCHE PER QUELLI CHE SEMPLICEMENTE DECORRONO NEL PERIODO IN CUI L'IRREGOLARITA' SI VERIFICA - IRRAGIONEVOLEZZA - LESIONE DEL DIRITTO DI DIFESA - INSUSSISTENZA - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
ORD. 197/90. TERMINI - PROROGA PER MANCATO O IRREGOLARE FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI FINANZIARI - PREVISIONE PER I SOLI TERMINI CHE SCADONO E NON ANCHE PER QUELLI CHE SEMPLICEMENTE DECORRONO NEL PERIODO IN CUI L'IRREGOLARITA' SI VERIFICA - IRRAGIONEVOLEZZA - LESIONE DEL DIRITTO DI DIFESA - INSUSSISTENZA - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
Riguardo alla proroga dei termini di prescrizione e decadenza prevista per eventi straordinari (nel caso per il mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari) va ribadito che non e' affatto irragionevole la scelta discrezionale operata dal legislatore col disporre, nell'intento di contemperare l'esigenza di assicurare la tutela dei diritti in periodi straordinari, con quella di evitare un eccessivo prolungamento delle situazioni a scapito della certezza dei rapporti, la proroga dei soli termini che scadono nel periodo in cui l'evento si verifica e non anche di quelli che, pur decorrendo nello stesso periodo, scadono successivamente. In tale principio, peraltro, e' implicita l'affermazione dell'eterogeneita' delle due situazioni, non potendosi ritenere che l'impedimento nell'esercizio del diritto derivante dalla scadenza del termine nel periodo in cui si verifica l'evento straordinario sia assimilabile alla mera difficolta', che potrebbe derivare dal decorso del termine nello stesso periodo. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1 l. 25 ottobre 1985, n. 592, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost.). - V. O. n. 650/1988.
Riguardo alla proroga dei termini di prescrizione e decadenza prevista per eventi straordinari (nel caso per il mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari) va ribadito che non e' affatto irragionevole la scelta discrezionale operata dal legislatore col disporre, nell'intento di contemperare l'esigenza di assicurare la tutela dei diritti in periodi straordinari, con quella di evitare un eccessivo prolungamento delle situazioni a scapito della certezza dei rapporti, la proroga dei soli termini che scadono nel periodo in cui l'evento si verifica e non anche di quelli che, pur decorrendo nello stesso periodo, scadono successivamente. In tale principio, peraltro, e' implicita l'affermazione dell'eterogeneita' delle due situazioni, non potendosi ritenere che l'impedimento nell'esercizio del diritto derivante dalla scadenza del termine nel periodo in cui si verifica l'evento straordinario sia assimilabile alla mera difficolta', che potrebbe derivare dal decorso del termine nello stesso periodo. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1 l. 25 ottobre 1985, n. 592, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost.). - V. O. n. 650/1988.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 24
Altri parametri e norme interposte