Ordinanza 198/1990 (ECLI:IT:COST:1990:198)
Massima numero 15397
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SAJA  - Redattore BORZELLINO
Udienza Pubblica del  04/04/1990;  Decisione del  04/04/1990
Deposito del 12/04/1990; Pubblicazione in G. U. 24/04/1990
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
ORD. 198/90. PENSIONI CIVILI E MILITARI - DOMANDA DI RICONGIUNZIONE O RIUNIONE DI SERVIZI A FINI PENSIONISTICI - PRESENTAZIONE - TERMINI - PREVISIONE A PENA DI DECADENZA DEL TERMINE DI SEI MESI DALL'INIZIO DEL NUOVO RAPPORTO - ESCLUSIONE, ANCHE PER I TITOLARI DI TRATTAMENTO PENSIONISTICO PRIVILEGIATO, DELLA FACOLTA' DI RICHIEDERE LA DETTA RIUNIONE ALL'ATTO DELLA DEFINITIVA CESSAZIONE DAL SERVIZIO - IRRAZIONALITA' - ECCESSO DI DELEGA - INSUSSISTENZA - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.

Testo
Il termine di decadenza per la presentazione della domanda di ricongiunzione o riunione di servizi a fini pensionistici (6 mesi dall'inizio del nuovo rapporto) previsto dall'art. 157, terzo comma, d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, tende alla semplificazione ed allo snellimento delle procedure, cosi' come stabilito nella legge di delegazione anche e soprattutto nell'interesse stesso degli aventi titolo alla ricongiunzione, per l'ovvia esigenza di definire sollecitamente e razionalmente le relative posizioni, non limitando il diritto, ma le sue sole modalita' temporali. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 76 Cost., dell'art. 151, terzo comma, d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, nella parte in cui non fa salva, per i titolari di trattamento pensionistico privilegiato la facolta' di richiede re la detta riunione all'atto della definitiva cessazione dal servizio, cosi' come gia' in precedenza previsto dagli artt. 3 della legge n. 420 del 1938 e 9, ultimo comma, del d.P.R. n. 758 del 1965).

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 76

Altri parametri e norme interposte