Ordinanza 199/1990 (ECLI:IT:COST:1990:199)
Massima numero 15398
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SAJA  - Redattore GRECO
Udienza Pubblica del  04/04/1990;  Decisione del  04/04/1990
Deposito del 12/04/1990; Pubblicazione in G. U. 24/04/1990
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
ORD. 199/90. PROCEDIMENTO CIVILE - RECLAMO AL COLLEGIO AVVERSO LE ORDINANZE DEL G.I. IN ORDINE ALL'AMMISSIBILITA' DEI MEZZI DI PROVA - ASSERITO CONTRASTO CON L'ESIGENZA DI SPEDITEZZA E CELERITA' VOLUTA DAL LEGISLATORE PER IL PROCEDIMENTO CIVILE - MANIFESTA INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.

Testo
Va ribadito che la legittimazione del giudice istruttore civile a sollevare questione di legittimita' costituzionale sussiste solo quando la questione concerna disposizioni di legge che lo stesso debba applicare per provvedimenti di sua competenza e negata, invece, quando l'applicazione della norma censurata attenga - come nel caso di specie - alla competenza del Collegio. (Manifesta inammissibilita' - perche' sollevata da giudice istruttore - della questione di legittimita' costituzionale, sollevata in riferimento agli artt. 2, 3 e 97 Cost., dell'art. 178, secondo, terzo, quarto, quinto, sesto, settimo e ottavo comma cod. proc. civ., nella parte in cui prevede il reclamo al collegio contro le ordinanze emesse dal giudice istruttore in ordine all'ammissibilita' e alla rilevanza dei mezzi di prova).

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 2

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 97

Altri parametri e norme interposte