Ordinanza 204/1990 (ECLI:IT:COST:1990:204)
Massima numero 15406
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SAJA - Redattore CASAVOLA
Udienza Pubblica del
04/04/1990; Decisione del
04/04/1990
Deposito del 12/04/1990; Pubblicazione in G. U. 24/04/1990
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
ORD. 204/90. ISTRUZIONE PUBBLICA - PERSONALE INSEGNANTE - PRECARIATO - SISTEMAZIONE IN RUOLO - BENEFICI DELLA LEGGE N. 246/1988 - APPLICABILITA' PER GLI INSEGNANTI DI EDUCAZIONE TECNICA NELLA SCUOLA MEDIA NELL'ANNO 1981-82, SOLO SE NOMINATI DAL PROVVEDITORE E NON, INVECE, SE NOMINATI DAI CAPI D'ISTITUTO - INGIUSTIFICATA DISPARITA' DI TRATTAMENTO - INSUSSISTENZA - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
ORD. 204/90. ISTRUZIONE PUBBLICA - PERSONALE INSEGNANTE - PRECARIATO - SISTEMAZIONE IN RUOLO - BENEFICI DELLA LEGGE N. 246/1988 - APPLICABILITA' PER GLI INSEGNANTI DI EDUCAZIONE TECNICA NELLA SCUOLA MEDIA NELL'ANNO 1981-82, SOLO SE NOMINATI DAL PROVVEDITORE E NON, INVECE, SE NOMINATI DAI CAPI D'ISTITUTO - INGIUSTIFICATA DISPARITA' DI TRATTAMENTO - INSUSSISTENZA - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
L'impossibilita' di comparare la situazione dei docenti con incarico conferito dal provveditore agli studi rispetto a quella dei beneficiari di nomine effettuate dai capi d'istituto - impossibilita' gia' sottolineata dalla Corte,attesa la diversita' di posizioni espresse dalla collocazione in differenti graduatorie nonche' la garanzia procedimentale che assiste il conferimento dell'incarico in sede provinciale - giustifica che con l'art. 11 della legge 4 luglio 1988, n. 246, i benefici (tendenti alla sistemazione in ruolo) previsti dalla stessa legge, siano stati accordati agli insegnanti di educazione tecnica nella scuola media nominati nell'anno scolastico 1981-82 dal provveditore, e non anche ai supplenti di educazione tecnica nominati, per lo stesso anno, dai capi d'istituto. Ne' vale opporre che questi ultimi erano stati legislativamente esclusi dalla possibilita' di incarichi e comunque di supplenze da parte del provveditore agli studi, giacche' anche tale preclusione trovava, a sua volta, una sua razionale giustificazione nella esigenza di garantire una sia pur graduale sistemazione nei ruoli agli insegnanti reclutati nel precedente regime, si' da rendere, per tale categoria, particolarmente evidente la necessita' del contenimento dei "soprannumerari". (Manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento all'art. 3 Cost., dell'art. 11 l. 4 luglio 1988, n. 246, in parte qua). - S. nn. 249/1986 e 282/1987.
L'impossibilita' di comparare la situazione dei docenti con incarico conferito dal provveditore agli studi rispetto a quella dei beneficiari di nomine effettuate dai capi d'istituto - impossibilita' gia' sottolineata dalla Corte,attesa la diversita' di posizioni espresse dalla collocazione in differenti graduatorie nonche' la garanzia procedimentale che assiste il conferimento dell'incarico in sede provinciale - giustifica che con l'art. 11 della legge 4 luglio 1988, n. 246, i benefici (tendenti alla sistemazione in ruolo) previsti dalla stessa legge, siano stati accordati agli insegnanti di educazione tecnica nella scuola media nominati nell'anno scolastico 1981-82 dal provveditore, e non anche ai supplenti di educazione tecnica nominati, per lo stesso anno, dai capi d'istituto. Ne' vale opporre che questi ultimi erano stati legislativamente esclusi dalla possibilita' di incarichi e comunque di supplenze da parte del provveditore agli studi, giacche' anche tale preclusione trovava, a sua volta, una sua razionale giustificazione nella esigenza di garantire una sia pur graduale sistemazione nei ruoli agli insegnanti reclutati nel precedente regime, si' da rendere, per tale categoria, particolarmente evidente la necessita' del contenimento dei "soprannumerari". (Manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento all'art. 3 Cost., dell'art. 11 l. 4 luglio 1988, n. 246, in parte qua). - S. nn. 249/1986 e 282/1987.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Altri parametri e norme interposte