Ordinanza 205/1990 (ECLI:IT:COST:1990:205)
Massima numero 15419
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SAJA - Redattore CASAVOLA
Udienza Pubblica del
04/04/1990; Decisione del
04/04/1990
Deposito del 12/04/1990; Pubblicazione in G. U. 24/04/1990
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
ORD. 205/90. ISTRUZIONE PUBBLICA - PERSONALE NON INSEGNANTE DELLE SCUOLE MATERNE, SECONDARIE, ELEMENTARI ED ARTISTICHE - IMPIEGATI DELLA CARRIERA ESECUTIVA - IMPOSSIBILITA' DI ESSERE UTILIZZATI, A DOMANDA, NEPPURE PER RAGIONI DI SALUTE, IN ALTRO RUOLO ANCHE DI CARRIERA INFERIORE - LAMENTATA INCIDENZA SUI DIRITTI AL LAVORO, ALLA SALUTE E ALL'ASSISTENZA SOCIALE NELLA LORO NECESSARIA COORDINAZIONE - DIVERSITA' DI TUTELA PER LAVORATORI IN IDENTICHE SITUAZIONI SOLO PERCHE' APPARTENENTI AD AMMINISTRAZIONI DIVERSE - IRRILEVANZA DELLA QUESTIONE NEL GIUDIZIO A QUO - MANIFESTA INAMMISSIBILITA'.
ORD. 205/90. ISTRUZIONE PUBBLICA - PERSONALE NON INSEGNANTE DELLE SCUOLE MATERNE, SECONDARIE, ELEMENTARI ED ARTISTICHE - IMPIEGATI DELLA CARRIERA ESECUTIVA - IMPOSSIBILITA' DI ESSERE UTILIZZATI, A DOMANDA, NEPPURE PER RAGIONI DI SALUTE, IN ALTRO RUOLO ANCHE DI CARRIERA INFERIORE - LAMENTATA INCIDENZA SUI DIRITTI AL LAVORO, ALLA SALUTE E ALL'ASSISTENZA SOCIALE NELLA LORO NECESSARIA COORDINAZIONE - DIVERSITA' DI TUTELA PER LAVORATORI IN IDENTICHE SITUAZIONI SOLO PERCHE' APPARTENENTI AD AMMINISTRAZIONI DIVERSE - IRRILEVANZA DELLA QUESTIONE NEL GIUDIZIO A QUO - MANIFESTA INAMMISSIBILITA'.
Testo
Manifesta inammissibilita' della questione perche' sollevata nei confronti di norma non applicabile alla fattispecie del giudizio a quo, che risulta risolvibile (in senso favorevole ai ricorrenti) attraverso altri strumenti normativi (art. 23 dell'accordo 9 febbraio 1987 - concernente il relativo comparto di cui al d.P.R. 10 aprile 1987, n. 209, applicabile dal 1 gennaio 1985 al personale amministrativo, tecnico ed ausiliario della scuola, e di contenuto analogo a quello dell'art. 11 del d.P.R. 25 giugno 1983, n. 247, dettato a sua volta per il personale degli enti locali ed assunto dal giudice remittente a tertium comparationis).
Manifesta inammissibilita' della questione perche' sollevata nei confronti di norma non applicabile alla fattispecie del giudizio a quo, che risulta risolvibile (in senso favorevole ai ricorrenti) attraverso altri strumenti normativi (art. 23 dell'accordo 9 febbraio 1987 - concernente il relativo comparto di cui al d.P.R. 10 aprile 1987, n. 209, applicabile dal 1 gennaio 1985 al personale amministrativo, tecnico ed ausiliario della scuola, e di contenuto analogo a quello dell'art. 11 del d.P.R. 25 giugno 1983, n. 247, dettato a sua volta per il personale degli enti locali ed assunto dal giudice remittente a tertium comparationis).
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 4
Costituzione
art. 32
Costituzione
art. 38
Altri parametri e norme interposte